Graduatoria interna di istituto per determinare l’eventuale docente di ruolo sovrannumerario in caso di contrazione dell’organico di diritto. Tra qualche settimana una delle operazioni centrali della vita scolastica. Al momento non sappiamo ancora se la procedura sarà informatizzata o se si procederà come negli anni precedenti con il cartaceo.
Siamo in attesa della presentazione dell’ordinanza il prossimo 17 febbraio
il Ministero comunicherà quindi le date utili per la presentazione della domanda di mobilità, probabili forse già dal 24 – 25 febbraio.
I dirigenti scolastici formulano e pubblicano la graduatoria interna di istituto entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domanda di mobilità, quindi la data dipenderà da quelle della domanda di mobilità.
Come si valuta il punteggio
Ai fini della valutazione del punteggio si tiene conto di tutte le voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità ( con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, comprendenti servizio (pre-ruolo e ruolo), titoli ed esigenze di famiglia.
Una parte del punteggio di servizio è rappresentato dal cosiddetto “punteggio di continuità”.
Il punteggio di continuità spetta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.
La mobilità volontaria e l’assegnazione provvisoria, una volta ottenute,. fanno perdere la continuità maturata fino a quel momento.
Il punteggio spettante viene calcolato, sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, con 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Continuità nella scuola e continuità nel comune, non si cumulano per lo stesso anno
Per la graduatoria interna di istituto il punteggio di continuità si può valutare sia per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità che per quello svolto nel comune di titolarità, sottolineando che quest’ultimo si valuta solo per graduatoria interna di istituto e per il trasferimento d’ufficio
Come chiarisce bene la nota 5bis) della tabella di valutazione, relativamente alla lettera C0, il punteggio di continuità nel comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola.
Anno scolastico per valutare la continuità
Affinché il punteggio di continuità sia assegnato il docente deve aver svolto per intero l’anno scolastico, ossia deve aver raggiunto almeno i 180 giorni di servizio.
La precisazione diventa importante ai fini della costituzione della graduatoria interna di istituto per l’anno scolastico 2023/24, poiché si tratta di valutare quanto avvenuto nel corso dell’anno scolastico 2021/22, un anno particolare, contrassegnato da un evento normativo mai registrato in passato.
Si tratta della sospensione non disciplinare in cui sono incorsi i docenti e il personale ATA che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale secondo quanto disposto dal DL 26 novembre 2021 e scattato dal 15 dicembre 2022 per il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Quanto è durata la sospensione
Dipende dal singolo caso. In base alla normativa il periodo massimo potrebbe essere 15 dicembre 2022 – 31 marzo 2023, poiché il Decreto n. 24 del 24 marzo ha decretato il rientro del personale non vaccinato, disponendo per gli insegnanti mansioni alternative all’insegnamento.
Ma in questo lasso di tempo alcuni docenti e ATA sono comunque rientrati in quanto immunizzati dopo la malattia, così come ci sono stati docenti che non sono rientrati il 1° aprile per protesta contro il demansionamento.
Bisogna ancora considerare che prima del 15 dicembre 2021 vanno vagliate le singole situazioni personali: alcuni docenti potrebbero aver usufruito di aspettativa che non fa maturare il diritto al punteggio.
Il calcolo dunque dovrà essere individuale e dovrà tenere conto di tutto l’anno scolastico 2021/22.
La continuità didattica potrà spettare solo se sono stati raggiunti i 180 punti di servizio.
La consulenza
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
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