Graduatoria interna di istituto, 6 punti per ricongiungimento: quando spettano?

Graduatoria interna di istituto, 6 punti per ricongiungimento: quando spettano?

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Come e quando si valuta il ricongiungimento al coniuge nella graduatoria interna di istituto? Quali sono le condizioni?

La graduatoria interna è predisposta dal dirigente scolastico dell’istituto interessato, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi i docenti in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. In base a tale tabella, sono valutati i titoli di servizio e generali, nonché le esigenze di famiglia. 

Nella predisposizione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze, vanno considerati l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, per cui sono inseriti:

  1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2021 e precedenti oppure dal 01/09/2022 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2022 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2022 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);
  2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2022 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2021 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2022, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2022/23 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi). Il perdente posto sarà l’ultimo della graduatoria, redatta come detto prima.

Dalla graduatoria, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, sono esclusi i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I (Disabilità e gravi motivi di salute), III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) e VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.

La graduatoria interna, infine, va redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi la data ultima di presentazione delle domande di mobilità, ossia dopo il 21 marzo ed entro il 5 aprile 2023. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro il 21 marzo 2023.

Ricongiungimento

La sezione A2, punto A, della succitata tabella A prevede quanto segue:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6

Dunque per il ricongiungimento sono attribuiti sei puntianche nella graduatoria interna. A tal fine si precisa quanto segue: 

  • le esigenze di famiglia, compreso il ricongiungimento, nella graduatoria interna sono da intendersi come esigenze di non allontanamento;
  • il punteggio è attribuito nel solo caso in cui il comune di ricongiungimento coincide con quello di titolarità del docente. 

Inoltre, come precisato nelle note 6 e 7 alla tabella di valutazione e nelle premesse alle note:

  • (premesse) – nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento;
  • (nota 6) – Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi 
  • (nota 7) – Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente manieralettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità …

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Le scrivo per chiederle un chiarimento riguardo alle esigenze familiari da dichiarare nella domanda per la graduatoria interna. Io e mio marito ci siamo trasferiti dal 5 dicembre nel comune dove insegno. I 3 mesi quindi scadranno il 4 marzo prossimo. Devo comunque dichiararlo nella domanda per i perdenti posto?

La nostra lettrice non specifica se il marito ha effettuato o meno l’iscrizione anagrafica (residenza), sebbene dal quesito si deduca così. Ciò premesso, sottolineiamo che, come si evince da quanto detto sopra, oltre alla coincidenza tra comune di titolarità e comune di iscrizione anagrafica (residenza) del familiare, è necessario che quest’ultima sia avvenuta da almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’OM, che disciplina la mobilità. Pertanto, considerato che l’OM è stata pubblicata prima del 4 marzo, la lettrice non potrà avere il punteggio per ricongiungimento (a prescindere che lo dichiari o meno).

Evidenziamo che dall’iscrizione anagrafica si prescinde, qualora il familiare sia stato trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza succitata. Ma non sembra essere questo il caso. Qualora lo fosse, la lettrice dovrebbe presentare una dichiarazione del datore di lavoro del marito che attesti la predetta circostanza (in modo da aver riconosciuti i 6 punti di ricongiungimento). Per completezza di informazione, ricordiamo che dalla predetta iscrizione anagrafica si prescinde anche nel caso di ricongiungimento a figli nati entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (scarica PDF). Date domanda, vincoli, passaggi di ruolo, sostegno

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