Graduatoria interna di istituto: i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono considerati di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano anche nella scuola dell’infanzia e primaria. Condizioni.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Con la presente vorrei dei chiarimenti riguardo la mia situazione per i titoli generali (A3 TITOLI GENERALI). Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia di ruolo da 12 anni. Ho conseguito e superato, oltre al concorso per l’ infanzia, anche il concorso con immissione in graduatoria come educatore nei convitti. La mia domanda è la seguente: quest’ultimo concorso può essere utile per l’attribuzione di ulteriori 12 punti per la graduatoria interna?
Premettiamo che il concorso ordinario, superato per il ruolo del personale educativo, si valuta anche nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, in quanto lo stesso (concorso personale educativo) è considerato di livello pari ai concorsi della scuola primaria, come leggiamo nella nota 10 alla tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio:
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
Pertanto, considerato che, ai sensi della succitata tabella A, sezione A3 – punto A, si valuta un pubblico concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero di livello pari o superiore, il concorso in esame è valutabile. Tuttavia, se il concorso superato e relativo alla scuola dell’infanzia è anch’esso ordinario, per titoli ed esami (come si evince dal quesito), alla lettrice spettano solo 12 punti, poiché nei trasferimenti e nella graduatoria interna di istituto si valuta un solo concorso, come leggiamo sempre nella summenzionata nota alla tabella di valutazione.
Il concorso in esame darebbe ulteriore punteggio alla lettrice, soltanto se la stessa presentasse domanda di passaggio di ruolo, movimento nell’ambito del quale, ai sensi della tabella B di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, è valutato più di un concorso: uno 12 punti e l’altro 6 punti.
In definitiva, nella graduatoria interna di istituto alla nostra lettrice vanno attribuiti 12 punti, perché le può essere valutato un solo concorso.
Valutazione concorso
Di seguito tutte le caratteristiche che deve possedere il concorso, ai fini della valutazione nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto:
- il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami;
- il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure a ruoli di livello pari o superiore;
- i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Relativamente al punto 2, considerato che la valutazione avviene in caso di concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure di livello pari o superiore, precisiamo che:
- non si valutano nella scuola primaria (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia;
- non si valutano nella scuola secondaria di primo grado (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia e primaria;
- non si valutano nella scuola secondaria di secondo grado (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado, primaria e dell’infanzia;
- si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado;
Non sono valutati sia nella mobilità che nella graduatorie interna di istituto:
- i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado);
- il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria.
Il concorso, infine, non è valutato a coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Le risposte ai quesiti
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