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Nella graduatoria interna di istituto si valuta, com’è noto, la continuità di servizio nella scuola. Si può computare l’anno di immissione in ruolo su sede provvisoria?
Prima di rispondere al quesito, è necessario ricordare dapprima com’è cambiata, nel tempo, la modalità di assegnazione della sede di titolarità ai docenti neo immessi in ruolo, nonché uno dei principali criteri di valutazione della suddetta continuità.
Assegnazione sede neoassunti
Immissioni in ruolo sino al 2015/16
I docenti immessi in ruolo, sino all’a.s. 2015/16, erano assunti su sede provvisoria e poi, l’a.s. successivo, ottenevano la sede di titolarità, presentando domanda di mobilità. Qualora gli interessati non ottenevano il movimento su nessuna delle preferenze espresse, venivano trasferiti d’ufficio nella provincia di assunzione, ottenendo così la predetta sede di titolarità.
Immissioni in ruolo dal 2016/17
A partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2016/17, a seguito anche delle disposizioni di cui alla legge n. 107/2015, i docenti sono assunti su sede definitiva. Nello specifico:
- sino all’a.s. 2018/19, i neoassunti erano assegnati ad un ambito territoriale di titolarità (ambito della provincia di immissione in ruolo) e poi individuati dal dirigente scolastico di una delle scuole del predetto ambito, ove stipulavano un contratto triennale; dunque, si era assunti direttamente in uno degli ambiti territoriali della provincia e la titolarità era sull’ambito e non su scuola;
- dall’a.s. 2019/20, con il superamento degli ambiti e del procedimento di individuazione diretta da parte del dirigente scolastico, i neo immessi in ruolo sono assunti in una delle scuole disponibili, in via definitiva (con conseguente attribuzione della titolarità su scuola e non più su ambito).
[Evidenziamo che lo scorso anno scolastico, prima delle disposizioni di cui al DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, è stato consentito ai neoassunti a.s. 2021/22 (e anche 2020/21) la presentazione della domanda di mobilità per acquisire la sede di titolarità. Disposizione questa contenuta nel CCNI 2022/25 ma non più applicata, come possiamo leggere nell’OM n. 36/2023].
Nella graduatoria interna di istituto, la continuità di servizio (diversamente da quanto accade per la mobilità) si valuta già dal primo anno di servizio maturato (l’anno in corso non si valuta). Nella predetta graduatoria, inoltre, si valuta anche la continuità nel comune. Come leggiamo nelle note alla tabella A allegata al CCNI 2022/25:
- per ogni anno di servizio nella scuola di titolarità e nel medesimo tipo di posto/classe di concorso sono attribuiti punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio;
- per ogni anno di servizio nel comune di titolarità, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, sono attribuiti punti 1.
Evidenziamo che ai fini della valutazione della continuità di servizio nella scuola devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Entrata di ruolo il 1/09/09 nella scuola primaria sul posto sostegno, data che corrisponde anche alla decorrenza giuridica, (mai trasferita), la segreteria della scuola mi riconosce solo 12 anni di titolarità (e non 13 anni dal 2009 al 2022, escluso l’anno in corso), per la continuità. È corretto? Se sì, perché un anno in meno rispetto ai 13 anni di ruolo?
La nostra lettrice, come si evince dall’anno di immissione in ruolo, deve essere stata assunta su sede provvisoria e poi ha ottenuto la sede di titolarità tramite domanda di mobilità. Il fatto che abbia ottenuto la sede di titolarità nella medesima scuola-sede provvisoria, non le dà diritto all’attribuzione del punteggio. Pertanto, è corretto calcolarle 12 anni e non 13 di continuità. Infatti, come sopra riportato, ai fini della valutazione della continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, sia la titolarità nel medesimo tipo di posto/classe di concorso sia la prestazione del servizio nella scuola di titolarità e per la nostra lettrice l’attuale scuola, nell’a.s. 2009/10, non era ancora la sua sede di titolarità ma una sede provvisoria.
Graduatoria interna di istituto docenti 2023: chi “perde il posto” [LO SPECIALE]
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