Nella graduatoria interna di istituto, come nelle operazioni di mobilità, la continuità di servizio non si interrompe in caso di utilizzazione in altra scuola.
Entro il 5 aprile u.s., i dirigenti scolastici hanno redatto e pubblicato le graduatorie interne di istituto. La graduatoria è redatta, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando tutti i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione … Qui tutte le info
I punteggi:
- sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25;
- derivano da: anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali.
Continuità e graduatoria interna
Come si valuta
Nella graduatoria interna la continuità si valuta già dal primo anno di servizio maturato (l’anno in corso non si valuta) e può riguardare la continuità nella scuola ovvero nel comune. Come leggiamo nelle note alla prevista tabella di valutazione (Tabella A, allegata al CCNI 2022/25, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio):
- per ogni anno di servizio nella scuola di titolarità e nel medesimo tipo di posto/classe di concorso sono attribuiti punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio (ossia dal sesto anno);
- per ogni anno di servizio nel comune di titolarità, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, sono attribuiti punti 1.
Evidenziamo che non è possibile valutare, per lo stesso anno scolastico, la continuità nella scuola e quella nel comune.
Qui tutti i criteri e le regole di valutazione
Quando non si interrompe
Come leggiamo nelle note alla succitata tabella di valutazione, la continuità di servizio non si interrompe nei casi di seguito riportati:
- passaggio dal plesso di titolarità al circolo corrispondente, in seguito all’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000, per la scuola dell’infanzia, e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole;
- acquisizione della titolarità nell’organico dell’autonomia con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
- per la scuola primaria, trasferimento nello stesso circolo tra i posti dell’organico (comune e lingua);
- assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo;
- utilizzazioni;
- esoneri dal servizio per i componenti del CNPI e del CSPI;
- esoneri e aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- incarico di presidenza di scuole secondarie;
- esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- collocamento fuori ruolo per il periodo in cui si mantiene la titolarità (questa si mantiene, se il predetto periodo non dura oltre un quinquennio), ai sensi del DL n. 240/2000, convertito in legge n. 306/2000;
- periodo di servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1/65 della legge 107/15;
- assenze per malattia;
- utilizzazioni in altri compiti per inidoneità temporanea;
- congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità;
- utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità ovvero trasferimento del docente in quanto soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune;
- l’aver ottenuto, nel corso dell’ottennio, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda, per il personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Precisiamo che, qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di ex-titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
- comando in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D.lgs. n. 297/94;
- utilizzazione, a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- per la scuola primaria, utilizzazione come specialista per la lingua straniera nel plesso o fuori del plesso di titolarità;
- utilizzazione in materie affini e prestazione del prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del DL n. 323/1988, convertito in legge n. 426/1988;
- per i docenti appartenenti a posti o classi di concorso in esubero, utilizzazione, a domanda o d’ufficio, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 35/93;
- assegnazione provinciale o trasferimento annuale, per i soli docenti trasferiti nell’ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
- rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario;
- passaggio alla classe di concorso A076, da parte dei docenti appartenenti alla A075, a condizione che non sia cambiata la scuola di titolarità;
- prestazione del servizio per almeno 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Quesito
Una nostra lettrice così chiede:
Vorrei avere chiarimenti in merito al punteggio della graduatoria interna d’istituto. Sono docente titolare su materia alla scuola secondaria di secondo grado. Per due anni scolastici consecutivi ho chiesto, utilizzazione su sostegno per esigenze familiari (non sono docente sovrannumeraria). Vorrei sapere se mi spettano i punti per continuità didattica, ossia 4 punti. Il sostegno è stato richiesto ed ottenuto con titolo di sostegno, nello stesso grado di titolarità. Grazie anticipatamente per la risposta.
Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che il punteggio di continuità do servizio nella scuola le spetta. Infatti, come detto sopra, la continuità non si perde in caso di utilizzazione. Così leggiamo nelle summenzionate note (nota 5) alla Tabella A:
Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali) …
La consulenza
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