La continuità di servizio è valutata sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità, con le dovute differenze. Vediamo quali.
I dirigenti scolastici, entro il 5 aprile u.s., hanno redatto e pubblicato le graduatorie interne di istituto. La graduatoria è redatta, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando tutti i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione … Qui tutte le info
I punteggi:
- sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25;
- derivano da: anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali.
Nell’ambito dell’anzianità di servizio si valuta la continuità.
Continuità di servizio: mobilità volontaria e graduatoria interna
Mobilità volontaria
Nella mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi) la continuità di servizio si valuta dopo aver maturato un triennio, ossia tre anni di servizio (escluso l’anno in corso) nella stessa scuola e nello stesso tipo di posto o classe di concorso. Nello specifico, così prevedono il punto C della sezione A1 della summenzionata Tabella A e il punto C della sezione B1 della Tabelle B (relativa alla mobilità professionale):
- per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per i docenti ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica sono attribuiti Punti 6 cui aggiungere punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio.
Dunque, nell’ambito delle operazioni di mobilità volontaria, ai fini della valutazione della continuità è necessario aver già svolto tre anni di servizio (secondo le caratteristiche succitate ed escluso l’anno in corso); per i primi tre anni maturati sono attribuiti 6 punti, cui aggiungere punti 2 ogni anno entro il quinquennio e poi 3 punti ogni anno a partire dal sesto.
Qui tutti i criteri e le regole di valutazione
Graduatoria interna di istituto
Nella graduatoria interna la continuità si valuta già dal primo anno di servizio maturato (l’anno in corso non si valuta) e può riguardare la continuità nella scuola ovvero nel comune. Come leggiamo nelle note alla prevista tabella di valutazione (Tabella A, allegata al CCNI 2022/25, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio):
- per ogni anno di servizio nella scuola di titolarità e nel medesimo tipo di posto/classe di concorso sono attribuiti punti 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio (ossia dal sesto anno);
- per ogni anno di servizio nel comune di titolarità, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, sono attribuiti punti 1.
Evidenziamo che non è possibile valutare, per lo stesso anno scolastico, la continuità nella scuola e quella nel comune.
Qui tutti i criteri e le regole di valutazione
Quesito
Un nostro lettore chiede quanto segue:
Ho letto un articolo di orizzonte scuola in cui si dice che la continuità, nelle graduatorie interne d’istituto, vale 2 punti ogni anno entro il quinquennio. La domanda è: qual è il primo anno in cui si può caricare? 1) Dopo tre anni come c’è scritto nella scheda per il calcolo del punteggio ((C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici…punti 6)
2) oppure fin dal secondo anno si possono caricare 2 punti?
Rispondiamo al nostro lettore, affermando che nella graduatoria interna di istituto la continuità, come sopra riportato, si valuta già dal primo anno di servizio maturato. Pertanto, se il nostro lettore è entrato nell’organico della scuola di titolarità nel 2022/23, non ha ancora maturato l’anno di continuità (in quanto l’anno in corso non si valuta); se, invece, è titolare nella predetta scuola (e sempre nella stessa classe di concorso/tipo di posto) dall’a.s. 2021/22, ha maturato un anno di continuità e gli saranno attribuiti punti 2.
La consulenza
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