Graduatoria interna di istituto docenti, quando si può valutare il concorso. Occhio al ruolo di appartenenza

Graduatoria interna di istituto docenti, quando si può valutare il concorso. Occhio al ruolo di appartenenza

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Nella graduatoria interna di istituto sono valutati i concorsi ordinari per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure di livello pari o superiore, indipendentemente dalla classe di concorso.

I dirigenti scolastici sono alle prese con la redazione e pubblicazione della graduatoria interna di istituto, che devono avvenire (redazione e pubblicazione), entro i quindici giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, ossia entro il 5 aprile p.v.

La graduatoria è redatta per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. In base a tale tabella, sono valutati i titoli di servizio e generali, nonché le esigenze di famiglia.

Nella predisposizione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze (sono esclusi coloro i quali beneficiano delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25), vanno considerati l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, in base ai quali vi sono docenti che vanno inseriti a “pettine” e docenti che vanno inseriti in coda.

Valutazione concorso

Tra i titoli valutabili nella graduatoria interna di istituto (come anche nella mobilità), vi è il superamento di un pubblico concorso, per cui sono attribuiti 12 puntiIn base a quanto leggiamo nel punto A-sezione A3 della succitata tabella A, nonché nelle relative note, precisiamo quanto segue:

– ai fini della valutazione il concorso deve essere ordinario per esami e titoli;

– il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999;

– si valuta un solo pubblico concorso;

– ai fini della valutazione, il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore; conseguentemente:

  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili
    esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono valutabili in tutti i gradi di istruzione, in quanto sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Nella mia scuola si sta formulando graduatoria interna di istituto per individuazione docente soprannumerario. Domanda: è possibile valutare il punteggio di 12 punti nella attuale graduatoria A11 per aver superato concorso ordinario nella ex A043 e A050, essendo oggi transitato per passaggio di ruolo nella ex A051, avendo avuto abilitazione riservata?

La risposta al quesito è affermativa: sì, il concorso va valutato, in quanto la nostra lettrice ha superato il concorso ordinario anche per la A12 (ex A-50), quindi per la secondaria di II grado; essendo titolare nella A-11, quindi nella secondaria di II grado, il concorso è stato superato per l’accesso al ruolo di appartenenza, ossia la scuola secondaria di secondo grado, sebbene la titolarità in una diversa classe di concorso.

La consulenza

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

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