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Nella graduatoria interna di istituto sono valutati i concorsi ordinari per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure di livello pari o superiore, indipendentemente dalla classe di concorso.
I dirigenti scolastici sono alle prese con la redazione e pubblicazione della graduatoria interna di istituto, che devono avvenire (redazione e pubblicazione), entro i quindici giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, ossia entro il 5 aprile p.v.
La graduatoria è redatta per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione.
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. In base a tale tabella, sono valutati i titoli di servizio e generali, nonché le esigenze di famiglia.
Nella predisposizione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze (sono esclusi coloro i quali beneficiano delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25), vanno considerati l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, in base ai quali vi sono docenti che vanno inseriti a “pettine” e docenti che vanno inseriti in coda.
Valutazione concorso
Tra i titoli valutabili nella graduatoria interna di istituto (come anche nella mobilità), vi è il superamento di un pubblico concorso, per cui sono attribuiti 12 punti. In base a quanto leggiamo nel punto A-sezione A3 della succitata tabella A, nonché nelle relative note, precisiamo quanto segue:
– ai fini della valutazione il concorso deve essere ordinario per esami e titoli;
– il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999;
– si valuta un solo pubblico concorso;
– ai fini della valutazione, il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore; conseguentemente:
- i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili
esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati; - i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono valutabili in tutti i gradi di istruzione, in quanto sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Nella mia scuola si sta formulando graduatoria interna di istituto per individuazione docente soprannumerario. Domanda: è possibile valutare il punteggio di 12 punti nella attuale graduatoria A11 per aver superato concorso ordinario nella ex A043 e A050, essendo oggi transitato per passaggio di ruolo nella ex A051, avendo avuto abilitazione riservata?
La risposta al quesito è affermativa: sì, il concorso va valutato, in quanto la nostra lettrice ha superato il concorso ordinario anche per la A12 (ex A-50), quindi per la secondaria di II grado; essendo titolare nella A-11, quindi nella secondaria di II grado, il concorso è stato superato per l’accesso al ruolo di appartenenza, ossia la scuola secondaria di secondo grado, sebbene la titolarità in una diversa classe di concorso.
La consulenza
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto
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