I docenti beneficiari delle precedenze, di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento. Come si procede in tal caso?
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
La normativa vigente prevede che non vanno inclusi nella graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze relative alla legge 104. La mia domanda è questa: in caso di contrazione organico che richieda il coinvolgimento di tali docenti, come si determina il perdente posto?
Rispondiamo al lettore, ricordando dapprima chi va escluso dalla graduatoria interna e illustrando come procedere nel caso in cui la contrazione di organico debba coinvolgere anche i titolari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.
Graduatorie interna: chi va escluso
La graduatoria interna di istituto è redatta annualmente dal dirigente scolastico per ciascuna classe di concorso/tipo posto esistente a scuola, al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico. La graduatoria è stilata sulla base dei punteggi previsti Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. I punteggi derivano dalle seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali.
E’ individuato perdente posto il docente ultimo (o ultimi, se la contrazione coinvolge più docenti) in graduatoria.
Non vanno inclusi nella suddetta graduatoria, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti che fruiscono delle seguenti precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25:
- Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute (nell’ordine, non vedenti ed emodializzati)
- Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Punto IV: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (l’esclusione è possibile, a condizione: che la scuola di titolarità sia ubicata nella medesima provincia di domicilio dell’assistito; di aver presentato domanda di mobilità per il comune di domicilio dell’assistito, qualora la scuola di titolarità non sia ubicata in tale predetto comune. Quanto detto non si applica, se la scuola di titolarità comprende sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito)
- Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Riguardo al punto IV, precisiamo che con il D.lgs. 105/2022 è stata abolita la figura del referente unico, per cui l’esclusione dalla graduatoria interna è prevista, nello specifico, anche per più figli che assistono lo stesso genitore.
Coinvolgimento docenti con precedenza
Così leggiamo nel summenzionato art. 13, comma 2 – lettera b, del CCNI 2022/25:
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
Dunque, in caso la contrazione di organico sia tale da coinvolgere anche coloro i quali dovrebbero essere esclusi, gli stessi sono graduati nell’ordine indicato nel summenzionato comma 2, ossia:
- Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute (nell’ordine, non vedenti ed emodializzati)
- Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Punto IV: Assistenza al figlio e al coniuge con grave disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con grave disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Riguardo al punto 3 sopra riportato, l’ordine di graduatoria è il seguente:
- personale che assiste il figlio con grave disabilità ovvero che esercita tutela legale oppure fratello/sorella del disabile in caso di scomparsa dei genitori o di impossibilità degli stessi a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili ovvero chi esercita tutela legale;
- personale che assiste il coniuge con grave disabilità;
- personale che assiste il genitore con grave disabilità.
Conseguentemente a quanto detto sopra, il perdente posto sarà individuato, partendo dagli ultimi in graduatoria e quindi secondo l’ordine seguente:
- docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (Punto VII);
- docenti che assistono un soggetto con grave disabilità (prima perde il posto il docente che assiste il genitore, poi il docente che assiste il coniuge, infine il docente che assiste il figlio – punto IV);
- il personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (Punto III);
- personale emodializzato e poi non vedente (Punto I).
In caso di parità di precedenza prevale il punteggio, in casi di parità di punteggio e precedenze, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
Conclusioni
In conclusione, i docenti titolari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, nel caso sopra prospettato, vanno graduati nell’ordine indicato e il perdente posto sarà l’ultimo della graduatoria stilata con i soggetti interessati. I primi a perdere il posto, come suddetto, saranno i docenti titolari della precedenza di cui al punto VII, poi quelli di cui al punto IV (nell’ordine sopra indicato), al punto III e in ultimo al punto I.
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