Il diploma di specializzazione su sostegno e l’abilitazione conseguita tramite SSIS o TFA non sono valutati nelle domande di mobilità e nelle graduatorie interne di istituto. Illustriamo il perché, rispondendo ad uno dei tanti quesiti giunti in merito in redazione.
Mobilità
Le domande di mobilità (trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra) si possono presentare, tramite Istanze Online, sino al 15 marzo 2022.
Gli interessati partecipano al movimento con il punteggio (oltre che con le precedenze) attribuito in base alle tabelle di valutazione allegate all’Ipotesi di CCNI sulla mobilità 2022/25.
Per i trasferimenti la tabella di riferimento è la Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, comprendente le seguenti voci:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia;
- titoli generali.
Per i passaggi di ruolo e di cattedra la tabella di riferimento è la Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”, comprendente le seguenti voci:
- anzianità di servizio;
- titoli generali.
Mobilità docenti 2022-23, al via domanda: tutte le ISTRUZIONI e le GUIDE PER IMMAGINI. AGGIORNATO
Graduatorie interne di istituto
La graduatoria interna di istituto è compilata per ciascun posto/classe di concorso esistente a scuola, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico, sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio (Tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25).
I docenti, pertanto, sono graduati sulla base del punteggio derivante da:
- anzianità di servizio;
- esigenze di famiglia;
- titoli generali.
Leggi qui per i docenti che vanno esclusi dalla graduatoria– Esclusione non vale per la suocera – Priorità per docenti con legge 104 – Leggi qui per la compilazione della graduatoria (chi va inserito a pettine e chi in coda)
Valutazione diploma di specializzazione
Sia nelle domande di mobilità che nella graduatoria interna di istituto è prevista l’attribuzione di punti 5 per coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione post-laurea (rientrante tra i titoli generali).
Così leggiamo nella sezione A 3 – punto C – della Tabella A e nella sezione B 2 – punto C – della Tabella B:
per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
– per ogni diploma …………………………………………… Punti 5
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)
Sono, dunque, valutati i diplomi di specializzazione rilasciati ai sensi del DPR 162/82 ovvero della legge n. 341/1990 (artt. 4, 6, 8) o del decreto 509/99.
Corsi SSIS
Nella nota 11 bis, relativa alla valutazione dei diplomi di specializzazione, si precisa che non sono valutabili:
- il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 –artt. 4, 6 e 8;
- i titoli di abilitazione rilasciati dalle SSIS.
I succitati titoli, infatti, non possono essere considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
La precisazione della nota 11 bis discende dal fatto che i titoli in esame sono rilasciati, come i diplomi di specializzazione, ai sensi della medesima legge n. 341/90.
Quesito TFA
Una nostra lettrice chiede:
Volevo sapere se il TFA conta come titolo aggiuntivo per la compilazione del modulo per il personale sovrannumerario, nella notta 11b sembra escludere solo la SISS.
Come detto sopra, la precisazione in merito ai corsi SSIS dipende dal fatto che sia il diploma di specializzazione, valutabile nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto, che i titoli conseguiti tramite i corsi SSIS sono rilasciati ai sensi della stessa legge (341/90).
I TFA, invece, sono previsti da una diversa normativa, ossia dal DM 249/2010 attuativo di quanto disposto dall’articolo 2, comma 416, della legge n. 244/2007, ragion per cui non si è resa necessaria alcuna precisazione.
Quanto al motivo della mancata valutazione, consiste nel fatto che, al pari del diploma di specializzazione su sostegno e del titolo rilasciato dalle SSIS per posto comune, anche il titolo conseguito tramite TFA (abilitazione o specializzazione su sostegno) non può essere considerato titolo generale aggiuntivo in quanto valido sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
Tutto sulla mobilità – Tutto sulle graduatorie interne di istituto
Mobilità e graduatorie interne di istituto. Il question time con il sindacalista Prof. Paolo Pizzo (UIL Scuola)
, 2022-03-13 08:00:00, Il diploma di specializzazione su sostegno e l’abilitazione conseguita tramite SSIS o TFA non sono valutati nelle domande di mobilità e nelle graduatorie interne di istituto. Illustriamo il perché, rispondendo ad uno dei tanti quesiti giunti in merito in redazione.
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