Graduatoria interna di istituto, esclusione docenti e ATA per assistenza genitore riguarda anche personale assunto dal 1 settembre 2022

Graduatoria interna di istituto, esclusione docenti e ATA per assistenza genitore riguarda anche personale assunto dal 1 settembre 2022

Spread the love

I like addons, because they are magnificent!!,

Il personale docente e ATA, che assiste il genitore con grave disabilità, è escluso dalla graduatoria interna di istituto. Anche coloro i quali sono entrati in organico dal 1° settembre 2022?

La graduatoria interna di istituto è predisposta (di seguito indicazioni sul personale docente e ATA):

  • in ogni scuola, per ciascuna classe di concorso/tipo di posto presente nella medesima, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione;
  • in ogni scuola, per ciascun profilo presente, graduando il personale ATA titolare nella stessa, ivi compreso quello in servizio presso un’altra scuola;
  • e pubblicata entro il 5 aprile 2023 per il personale docente, ossia entro i quindici giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, come previsto dal CCNI 2022/25. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la predetta data ultima, quindi entro il 21 marzo 2023;
  • e pubblicata entro il 18 aprile 2023 per il personale ATA, ossia entro i quindici giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità, come previsto dal CCNI 2022/25. I titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la predetta data ultima, quindi entro il 3 aprile 2023;
  • graduando i docenti secondo i punteggi attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25;
  • graduando il personale ATA secondo i punteggi attribuiti sulla base della Tabella di cui all’allegato E “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d’ufficio e della mobilità professionale del personale ATA”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25;
  • considerando non solo i punteggi ma anche l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, in base ai quali vi sono docenti che vanno inseriti a “pettine” e docenti che vanno inseriti in coda. Lo stesso dicasi per il personale ATA.

Personale escluso

Dalla graduatoria interna di istituto è escluso, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, il personale docente e ATA che fruisce di una delle seguenti precedenze [art 13 (per i docenti) e art. 40 (per gli ATA) del CCNI 2022/25]:

  • Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute
  • Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • Punto IV: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Riguardo al punto IV, nello specifico riguardo al figlio che assiste il genitore con grave disabilità, precisiamo che il D.lgs. n. 105/2022 ha eliminato la figura del referente unico, disposizione questa recepita dall’OM n. 36/2023. Pertanto, dalla graduatoria interna vanno esclusi tutti i figli che assistono il genitore con grave disabilità, ferme restando le previste condizioni (vedi di seguito). Così leggiamo nell’art.  1/10 della predetta OM:

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Assistenza al genitore: condizioni per l’esclusione

Di seguito le condizioni necessarie, affinché il figlio o i figli assistenti il genitore con grave disabilità possano essere esclusi dalla graduatoria interna:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • aver chiesto di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001;
  • essere titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
  • qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, aver presentato, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento (secondo quanto previsto dall’art. 13/1, punto IV, e dell’art. 40/1, punto IV, del CCNI 2022/25)
  • certificazione di disabilità del genitore assistito con carattere permanente (nel caso di assistenza al figlio o al coniuge, la certificazione può essere rivedibile).

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Il docente o ATA titolare dal 1° settembre 2022, beneficiario della L. 104 per assistenza al genitore, ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna dei perdenti posto già dall’anno in corso?

La risposta è affermativa: sì, anche il personale docente o ATA, entrato in organico il 1° settembre 2022, va escluso dalla graduatoria interna interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento. Nel CCNI 2022/25, infatti, non si fa alcuna distinzione, ai fini della predetta esclusione, tra personale entrato in organico dal precedente primo settembre (1° settembre 2022) e personale entrato in organico dagli anni scolastici precedenti al predetto (1° settembre 2021 e precedenti). La predetta distinzione riguarda, invece, il personale che non fruisce di precedenza e in base alla quale: va inserito in “coda” alla graduatoria quello entrato in organico dal precedente primo settembre (1° settembre 2022); va inserito a “pettine” il personale in organico dagli anni scolastici precedenti (2021/22 e precedenti).

Graduatoria interna di istituto docenti 2023: chi “perde il posto”, [LO SPECIALE]

La consulenza

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto

, https://www.orizzontescuola.it/graduatoria-interna-di-istituto-esclusione-docenti-e-ata-per-assistenza-genitore-riguarda-anche-personale-assunto-dal-1-settembre-2022/, Scuole,graduatoria interna istituto, ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.