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I docenti, che assistono il genitore con grave disabilità, a determinate condizioni sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto. Novità: esclusione anche per più figli assistenti lo stesso genitore.
CCNI 2023/25 e decreto 105/2022
L’OM n. 36/2023, recependo la disposizione introdotta dal D.lgs. n. 105/2022 che ha modificato l’articolo 33/3 della legge 104/92, ha previsto che l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto sia possibile anche per più figli assistenti lo stesso genitore con disabilità.
Il succitato decreto, infatti, ha eliminato la figura del referente unico, ai fini della fruizione dei tre giorni mensili di permesso, per assistere il familiare con grave disabilità, ragion per cui l’assistenza può essere, ad esempio, prestata alternativamente da più figli (quindi i giorni di permesso possono essere fruiti alternativamente da più di un figlio, fermo restando il limite massimo di tre giorni mensili).
La graduatoria interna di istituto, in ciascuna istituzione scolastica, è redatta per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola, graduando tutti i docenti titolari nella stessa (compresi quelli che prestano servizio in altra scuola, in virtù ad esempio di provvedimenti di assegnazione o utilizzazione), sulla base dei punteggi previsti Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. I punteggi derivano dalle seguenti voci: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali.
La graduatoria:
- è predisposta al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico;
- è redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione delle domande di mobilità ossia entro il 5 aprile 2023);
- è predisposta considerando i titoli conseguiti, entro la data ultima di presentazione delle domande di mobilità (21 marzo 2023).
Nella predisposizione della graduatoria, vanno inseriti:
- “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2021 e precedenti oppure dal 01/09/2022 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2022 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2022 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità);
- “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2022 per assunzione in ruolo (neoassunti) o per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2021 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2022, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2022/23 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità].
Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi). Il perdente posto sarà l’ultimo della graduatoria, quindi va individuato tra i docenti inseriti in coda (e poi gli altri, se è il caso).
Esclusione graduatoria
Nella graduatoria interna di istituto non vanno inseriti, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti che fruiscono delle seguenti precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25:
- Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute
- Punto III: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Punto IV: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Le novità introdotte dal D.lgs. n. 105/2022, come detto, ne hanno determinato un’altra relativamente all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per i docenti che fruiscono della precedenza di cui al punto IV sopra riportato, nello specifico per i docenti-figli che assistono il genitore con grave disabilità.
Prima delle disposizioni di cui al D.lgs. 105/2022, l’esclusione dalla graduatoria spettava ad un solo figlio (il referente unico) che assiste il genitore con grave disabilità. In virtù dell’abolizione della figura del referente unico, con conseguente possibilità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile da parte di più figli (fermo restando il limite dei tre giorni al mese), l’esclusione dalla graduatoria interna è prevista per tutti i figli che assistono il genitore. Così leggiamo nell’articolo 1, comma 10, dell’OM 36/23:
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma
2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente
unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della
precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria
d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Queste le condizioni, affinché il figlio o i figli, assistenti il genitore con grave disabilità, possano essere esclusi dalla graduatoria interna:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- aver chiesto di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001;
- essere titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
- qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, aver presentato, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento (secondo quanto previsto dall’art. 13/1, punto IV, del CCNI 2022/25)
- certificazione di disabilità del genitore assistito con carattere permanente (nel caso di assistenza al figlio o al coniuge, la certificazione può essere rivedibile).
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