Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per titoli ed esami sono attribuiti punti 12 nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto. Quali caratteristiche deve avere la procura concorsuale?
Rispondiamo al quesito di una nostra lettrice, che riportiamo alla fine dell’articolo, ricordando dapprima cosa prevede in merito il CCNI 2022/25, nello specifico la tabella di valutazione dei titoli (tabella A), allegata allo stesso e dedicata ai trasferimenti a domanda e d’ufficio, cui si rinvia per la graduatoria interna di istituto.
Valutazione concorsi: caratteristiche
Così leggiamo nella sezione A3, punto A, della nella tabella A succitata:
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10). P. 12
Dunque, già dalla tabella è chiaro che il concorso può essere valutato a condizione che:
- sia pubblico
- sia ordinario
- sia per titoli ed esami
- sia superato per il ruolo di appartenenza ovvero per ruoli superiori
A quanto previsto nella tabella aggiungiamo le indicazioni fornite nelle note alla stessa, in base alle quali:
- non si valutano nella scuola primaria (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia;
- non si valutano nella scuola secondaria di primo grado (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti dell’infanzia e primaria;
- non si valutano nella scuola secondaria di secondo grado (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado;
- i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- non si valutano i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- non si valutano i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- non si valutano i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado);
- non si valutano il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria;
- il concorso non è valutato a coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Evidenziamo che non è previsto né nella tabella né nella note alla stessa che:
- il concorso sia stato vinto [ma piuttosto che sia superato (quindi che siano state superate le prove)].
- per la valutazione l’immissione in ruolo debba essere avvenuto tramite il concorso in esame.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Stimata redazione, faccio seguito al VS articolo, per chiedere un chiarimento in merito al concorso che darebbe diritti ai 12 pt, il caso è il medesimo della domanda D2 in calce all’articolo, ossia, il concorso abilitante per titoli ed esami del 1999. La mia attuale scuola riconosce i 12 pt solo nel caso in cui l’immissione in ruolo sia avvenuta a seguito di vincita di concorso, ossia, superato il concorso immediata immissione in ruolo. La precedente scuola, invece, riconosceva i punti in quanto superato il concorso abilitante, c’è stata l’immissione nelle graduatorie e, a scorrimento di queste, immissioni in ruolo. Chi ha ragione? Posso far valere i 12 pt nella graduatoria prossima?
Come detto sopra, il CCNI 2022/25 non prevede che per la valutazione del concorso l’immissione in ruolo debba essere avvenuta tramite lo stesso, piuttosto dispone che la stessa avvenga in caso di concorso pubblico ordinario per titoli ed esami. Quindi, ai fini della valutazione, ciò che conta è in primis se trattasi di concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, oltre a quanto detto sopra (ruolo d’appartenenza o superiore…).
Pertanto, essendo il concorso in questione pubblico, ordinario (DDG 1 aprile 1999), nonché per titoli ed esami e per l’accesso al ruolo di appartenenza, e avendo partecipato sia per il ruolo che per l’abilitazione, alla stessa spettano 12 punti, sia nella graduatoria interna di istituto sia nell’eventuale domanda di mobilità.
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