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Nelle graduatorie interne di istituto è prevista la valutazione del superamento di un concorso ordinario per titoli ed esami: non deve essere nella medesima classe di concorso di titolarità. Criteri di valutazione.
Entro il prossimo 5 aprile, i dirigenti scolastici devono predisporre e pubblicare la graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico.
La graduatoria è redatta per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione.
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. In base a tale tabella, sono valutati:
- i titoli di servizio
- le esigenze di famiglia
- i titoli generali
Nella predisposizione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze (sono esclusi coloro i quali beneficiano delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 del CCNI 2022/25), vanno considerati l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, in base ai quali vi sono docenti che vanno inseriti a “pettine” e docenti che vanno inseriti in coda.
Valutazione concorso
Tra i titoli generali è prevista la valutazione del superamento di un pubblico concorso, per cui sono attribuiti 12 punti. In base a quanto leggiamo nel punto A-sezione A3 della succitata tabella A, nonché nelle relative note, si precisa quanto segue:
– ai fini della valutazione il concorso deve essere ordinario per esami e titoli;
– il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare, per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999;
– si valuta un solo pubblico concorso;
– ai fini della valutazione, il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero per un ruolo di livello pari o superiore; conseguentemente:
- i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono per la sola scuola dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella secondaria di primo grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili
esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati; - i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari a quelli della scuola primaria. Pertanto, sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, mentre non lo sono nella secondaria;
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono valutabili in tutti i gradi di istruzione, in quanto sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Quesiti
Riportiamo di seguito due quesiti posti in redazione da due nostri lettori.
D.1 Sono di ruolo sulla classe di concorso A027 (ex A049) e nell’anno 2000 avevo superato un concorso ordinario su A47 (ex A048). Quest’anno non vogliono più valutarmi i 12 punti del concorso ordinario perché dicono che non è sulla classe di concorso con cui sono di ruolo. Secondo voi sbagliano?
R1. Nella tabella succitata e nelle relative note non si parla di classe di concorso di ruolo di appartenenza, per cui il concorso deve essere stato superato per l’accesso al ruolo di appartenenza ovvero di livello pari o superiore. Pertanto, avendo il nostro lettore superato il concorso per la secondaria di secondo grado, sebbene per una classe di concorso diversa da quella di titolarità, allo stesso spettano i previsti 12 punti. La nota 1 alle tabelle di valutazione indica chiaramente cosa si debba intendere per ruolo di appartenenza:
- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
D2. Ho superato il concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D.G. del 1 aprile 1999 (in altre parole, il concorso a cattedra del 1999) con il quale mi sono abilitato in Discipline giuridiche ed economiche A019 (attuale Scienze giuridico – economiche A046). Secondo la segreteria della mia scuola di attuale titolarità, il suddetto concorso non rientrerebbe nei concorsi che danno diritto ai 12 punti per le Graduatorie interne d’Istituto. Il che mi sembra assurdo, trattandosi di un concorso ordinario per esami e titoli sia per l’abilitazione sia per l’accesso al ruolo. Inoltre, all’epoca era il modo per abilitarsi e ottenere il ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado.
R2. Trattandosi di un concorso ordinario per titoli ed esami e presentando tutte le caratteristiche sopra riportate, il concorso va valutato. Pertanto, al nostro lettore spettano i previsti 12 punti.
La consulenza
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto
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