Graduatoria interna di istituto, punteggio servizio pre-ruolo: alcune segreterie vorrebbero escludere il 2013.  Chiarimenti

Graduatoria interna di istituto, punteggio servizio pre-ruolo: alcune segreterie vorrebbero escludere il 2013. Chiarimenti

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Nella valutazione del pre-ruolo, ai fini della compilazione della graduatoria interna di istituto, il servizio svolto nell’anno 2013 va computato.

Quesito

Un nostro lettore così chiede:

Nella graduatoria interna d’istituto, mi dicono in segreteria che, il servizio pre-ruolo dell’anno 2013 non viene valutato. Sono entrata nei ruoli nell’a.s. 2015/16. Dove trovo la normativa a riguardo se è cosi?

Rispondiamo al nostro lettore, affermando che il servizio svolto nel 2013 va valutato nell’ambito della valutazione del pre-ruolo. Probabilmente, l’errore della segreteria nasce dal fatto che il predetto anno non è utile ai fini degli scatti stipendiali.

Anno 2013

L’articolo 9, comma 23, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, dispone quanto segue: 

Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti …

Quanto previsto per gli anni 2010, 2011 e 2012 è stato poi prorogato per il 2013 dal DPR n. 122/2013, il cui articolo 1, comma 1, lettera b) così dispone:

b) le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;

Dunque, gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ossia non vanno computati per passare da una fascia stipendiale ad un’altra, e quindi dei relativi incrementi economici. Ricordiamo che gli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati poi recuperati con successivi provvedimenti legislativi per cui, ad oggi, è il solo 2013 a non poter essere considerato ai fini della progressione economica.

Evidenziamo che la disposizione normativa sopra riporta impone il divieto di computo dell’anno 2013 per il solo aspetto economico e non giuridico.

Pertanto, l’anno 2013 non va considerato solo economicamente, mentre deve esserlo dal punto di vista giuridico. Conseguentemente, il servizio svolto va computato ai fini dell’anzianità di servizio, pre-ruolo compreso.

Graduatoria interna: valutazione pre-ruolo

Per completezza di informazione, ricordiamo che nella graduatoria interna di istituto (come nella mobilità d’ufficio) il servizio pre-ruolo è valutato per intero per i primi 4 anni, mentre il periodo eccedente è valutato 2/3, ossia:

  • 3 punti ogni anno per i primi 4 anni
  • 2 punti ogni anno dal quinto anno

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