Graduatoria interna di istituto: quando i docenti devono essere inseriti in coda a prescindere dal  punteggio?

Graduatoria interna di istituto: quando i docenti devono essere inseriti in coda a prescindere dal punteggio?

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Non sempre l’inserimento dei docenti nella grduatoria interna di istituto viene effettuato sulla base del punteggio. In alcuni casi la collocazione è in coda a prescindere dai punti spettanti al docente, vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente della scuola primaria a tempo indeterminato nella scuola X.
Da alcuni anni, ho chiesto e ottenuto assegnazione provvisoria provinciale nella scuola Y.
Da settembre 2022 invece, non avendo avuto più l’esigenza di richiedere assegnazione provvisoria,  lavoro sulla mia scuola di titolarità X. Quindi, l’anno in corso, è il primo anno in cui lavoro effettivamente nella scuola X.
Domanda: nella graduatoria interna d’istituto, sarò inserita a pettine o in coda come un docente appena trasferito o un neo immesso?

La graduatoria interna di istituto, dove sono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola, ha un ruolo
fondamentale per determinare eventuali soprannumerari in presenza di contrazione nell’organico

Come vengono posizionatii i docenti nella graduatoria

I docenti vengono inseriti nella graduatoria interna di istituto in base al punteggio spettante che viene calcolato prendendo in considerazione la tabella di valutazione allegata al CCNI.
Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono valutati gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nella predisposizione delle graduatorie si deve tener presente che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Il punteggio è, quindi, determinante per collocare i docenti nella graduatoria, eccetto i casi previsti nel contratto sulla mobilità, che si presume vengano confermati anche nel nuovo CCNI in fase di elaborazione

Collocazione in coda a prescindere dal punteggio

Come chiarisce il contratto, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse

Dovranno, quindi, essere inseriti in coda nella graduatoria i docenti che risultano titolari nella scuola dall’anno scolastico al quale si riferisce la graduatoria stessa. Si tratta pertanto dei docenti “ultimi arrivati” nella scuola per mobilità volontaria o per immissione in ruolo

Conclusioni

La nostra lettrice risulta titolare nella scuola da alcuni anni anche se il primo anno in cui presta servizio in questa sede è il corrente anno scolastico 2022/23 in quanto negli anni precedenti ha lavorato in altre scuole in seguito ad assegnazione provvisoria.

L’assegnazione provvisoria non ha, comunque, “congelato” la sua titolarità facendo in modo che il corrente anno possa essere considerato come quello di arrivo nella scuola come docente titolare.
La titolarità della nostra lettrice è, infatti, precedente, pertanto dovrà essere inserita nella graduatoria interna di istituto in base al punteggio e non in coda.

Chiaramente non avrà diritto ad alcun punteggio di continuità per i precedenti anni scolastici perchè il servizio è stato prestato in altra scuola per assegnazione provvisoria

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