Non sempre è possibile valutare il punteggio per ricongiungimento familiare nella graduatoria interna di istituto. Le condizioni necessarie per il punteggio sono esplicitate nel CCNI
Una lettrice ci scrive:
“Se un docente usufruisce di 6 punti per esigenze familiari in graduatoria interna di istituto, nella fattispecie per ricongiungimento al figlio, potrà continuare ad usufruire di tale punteggio se il figlio maggiorenne si trasferisce in altra città per gli studi universitari? ”
La valutazione del punteggio nella graduatoria interna di istituto, oltre al servizio e ai titoli, prevede anche le esigenze di famiglia, come indicato nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità
Valutazione del punteggio per ricongiungimento familiare
Il punteggio che interessa la nostra lettrice è quello indicato nella Tabella A2) lettera A, riguardante il ricongiungimento familiare, per il quale sono previsti 6 punti nel comune di residenza del familiare:
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli…….punti 6
Come chiarisce la nota 6) della tabella di valutazione, il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
Ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, come esplicitato nella nota 7), le esigenze di famiglia relative al ricongiungimento familiare, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di titolarità, sono valutate se il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, se il figlio della collega risulta sempre residente nel comune di ricongiungimento, nella graduatoria interna di istituto le spettano sempre 6 punti anche se si stabilisce temporaneamente in altro comune per gli studi universitari.
Perde il diritto al punteggio soltanto se il figlio cambia la residenza e la sposta in altro comune diverso da quello di titolarità
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