Graduatorie ATA 24 mesi, dichiarazioni titoli di riserva e legge 104 devono essere ripresentate

Graduatorie ATA 24 mesi, dichiarazioni titoli di riserva e legge 104 devono essere ripresentate

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Dal 27 arile al 18 maggio 2023 le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi: i termini sono contenuti nella circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 26532. L’aggiornamento delle graduatorie riguarda sia gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta, sia color che sono già in graduatoria di prima fascia e devono aggiornare i propri titoli.

Gli aspiranti che devono soltanto aggiornare la domanda sono tenuti a riformulare alcune dichiarazioni soggette a scadenza. Si tratta dei titoli di riserva e delle priorità nella scelta sedi.

Dalla circolare del 5 aprile:

In merito, le Direzioni sono invitate ad evidenziare, nei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Titoli di riserva in base al DPR n. 487:

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili.

Riconferma priorità scelta sede

Anche la priorità per la scelta della sede per legge 104 deve essere riconfermata tramite compilazione del Modello H.

Il diritto alla priorità nella scelta delle sedi spetta al personale che usufruisce degli articoli 21 e 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/92. La disabilità può essere personale oppure riguardare un parente.

Art. 21:

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 33:

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

La ripresentazione dei titoli è operazione riservata a coloro che sono già presenti in graduatoria ATA 24 mesi e devono aggiornare la domanda.

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