Graduatorie ATA 24 mesi: servizio scuola paritaria non è titolo daccesso, come viene valutato

Graduatorie ATA 24 mesi: servizio scuola paritaria non è titolo daccesso, come viene valutato

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Dal 27 aprile su Polis Istanze online al via le domande per ATA 24 mesi. L’istanza, come indicato nella circolare ministeriale del 5 aprile, resterà disponibile fino al 18 maggio 2023. Entro il 26 aprile verranno pubblicati i bandi regionali sul sito InPa e sui siti degli USR. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non rappresenta titolo d’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi, ma viene comunque valutato.

La nota 4 delle tabelle di valutazione allegate all’OM/2009 prevede:

Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle
disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

E pertanto:

0,25 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio per lo stesso profilo (es. collaboratore scolastico per collaboratore scolastico);

0,05 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni per altro servizio per i  profili professionali di assistente ammnistrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere (0,075 punti per i profili professionali guardarobiere e collaboratore scolastico, addetto aziende agrarie).

Il servizio prestato presso scuole paritarie non rappresenta tutolo d’accesso per le graduatorie ATA 24 mesi. In altre parole, i mesi in cui si è prestato servizio in scuole non statali non fanno cumulo per i 24 mesi. L’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per le supplenze e i ruoli, è consentito a coloro che hanno 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi, nella scuola statale.

Ricordiamo tutti i requisiti richiesti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Leggi anche Come calcolare i 24 mesi

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