Graduatorie ATA I fascia, si può inserire solo chi ha 24 mesi di servizio. Per gli altri si attende aggiornamento terza fascia

Graduatorie ATA I fascia, si può inserire solo chi ha 24 mesi di servizio. Per gli altri si attende aggiornamento terza fascia

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Graduatorie ATA 24 mesi: domande dal 27 aprile al 18 maggio 2023, ma solo per chi ha maturato 24 mesi di servizio. Per coloro che non hanno mai svolto servizio in qualità di ATA si attende il bando della terza fascia previsto nel 2024. Le graduatorie ATA di terza fascia hanno validità triennale, quelle di prima fascia si aggiornano invece ogni anno.

Una lettrice scrive:

Buongiorno
Ho sempre lavorato come impiegata amministrativa ora mi trovo in naspi.
Chiedo quale sia la procedura per diventare collaboratore scolastico visto che non ho mai lavorato nel settore scuola.
Leggo che ci sarà un bando ata a fine aprile ma non so come muovermi.
Grazie
Cordiali saluti

Il bando cui si fa riferimento è quello per le graduatorie ATA 24 mesi. Dopo la pubblicazione della circolare ministeriale del 5 aprile, entro il 26 di questo mese verranno infatti pubblicati i bandi regionali sul sito InPa e i siti degli Uffici scolastici regionali.

Non avendo mai lavorato a scuola, la lettrice non può partecipare al concorso per soli titoli. Il requisito fondamentale per accedere a tali graduatorie è aver svolto almeno 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, di servizio, anche non continuativi, nella scuola pubblica statale.

Le ricordiamo i requisiti per entrare nelle graduatorie ATA 24 mesi:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Coloro che non hanno servizio alle spalle, come il caso della lettrice, possono iscriversi alle graduatorie di terza fascia. In occasione dell’aggiornamento atteso nel 2024, si potrà inserire chi non ha mai lavorato come ATA, oppure coloro che hanno già svolto servizio ma non raggiugono i 24 mesi di servizio richiesti per le graduatorie di prima fascia, potranno aggiornare la propria posizione con l’aggiunta di titoli di servizio (e/o culturali) nel frattempo acquisiti.

Esiste, seppure si tratti di una possibilità limitata a causa della lunga lista di candidati presenti in graduatoria, l’opportunità dell’invio della MAD, domanda di messa a disposizione. La MAD è un’istanza informale, che può essere presentata in qualsiasi provincia, senza alcun limite, tramite raccomandata A/R, consegnata a mano o via mail.

In entrambi i casi gli aspiranti supplenti ATA devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

Assistente Amministrativo: diploma di maturità.

Assistente Tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico; operatore agro industriale; operatore agro ambientale.

Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

I titoli potrebbero subire modifiche a seguito del nuovo CCNL.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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