Graduatorie ATA, in quali casi è possibile la permanenza in prima e terza fascia

Graduatorie ATA, in quali casi è possibile la permanenza in prima e terza fascia

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Si avvicina la data di presentazione delle domande per ATA 24 mesi: le istanze saranno disponibili dal 27 aprile al 18 maggio su Polis Istanze online. Possono inserirsi nelle graduatorie di prima fascia, utili per supplenze e ruoli, coloro che hanno maturato 24 mesi di servizio, o 23 mesi e 16 giorni. In quali casi è possibile permanere in terza e prima fascia contemporaneamente?

Dall’OM 21/2009:

I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i
candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

E dal DM 50/2021:

Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.

Non è dunque possibile essere ineriti contemporaneamente per lo stesso profilo professionale in prima e in terza fascia (o anche in seconda). Se però l’aspirante ha maturato i requisiti per l’ingresso in prima fascia per un profilo e per gli altri no, può ritrovarsi in terza fascia per alcuni profili e per l’altro no.

Facciamo un esempio: un aspirante inserito in terza fascia per i profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, se raggiunge i 24 mesi per collaboratore scolastico può passare alla prima fascia per CS e restare in terza fascia per il profilo di AA. Il passaggio alla prima fascia è naturalmente condizionato dal possesso dei requisiti richiesti, ovvero:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Concorso ATA 24 mesi 2023: domande dal 27 aprile. Requisiti, calcolo servizio, punteggio e novità [SPECIALE]

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