Graduatorie ATA terza fascia: aggiornamento nel 2024. Cambieranno profili e requisiti?

Graduatorie ATA terza fascia: aggiornamento nel 2024. Cambieranno profili e requisiti?

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Le graduatorie ATA di terza fascia vengono utilizzate per le supplenze dopo che sono esaurite quelle di prima e seconda fascia. Quelle attuali, essendosi aggiornate lo scorso anno, sono valide fino al 2024. La finestra temporale per le domande nel 2021 è stata aperta in primavera, non si sa se il prossimo anno cadrà nello stesso periodo.

Nelle graduatorie di terza fascia sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal decreto ministeriale che viene emanato dal Ministero con cadenza triennale.

Profili e titoli di studio

I titoli di studio previsti finora per l’accesso ai vari profili professionali ATA sono:

Assistente Amministrativo:  Diploma di maturità

Assistente Tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla
tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

 Cuoco  Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Guardarobiere:  Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

Addetto alle aziende agrarie: Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.

Collaboratore Scolastico: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Una scheda completa su titoli e punteggi

Tuttavia, con il rinnovo del CCNL, le cui trattative tra ARAN e OO.SS sono ancora in corso, potrebbero arrivare novità sul fronte ATA e non è scontato che i titoli restino gli stessi. In particolare, in base alle ultime informazioni, potrebbero subire modifiche le aree (che passerebbero da cinque a quattro) con l’introduzione del collaboratore esperto.

Aggiornamento titoli

Con il prossimo aggiornamento si potranno inserire eventuali titoli di servizio e/o culturali acquisiti nel corso del triennio.

Per conoscere i dettagli occorre attendere il prossimo decreto, ma per farsi un’idea di ciò che sarà (sempre considerando le possibili novità dal rinnovo del CCNL) si può consultare il vecchio DM 50/2021.

Calcolo servizio

Assistente amministrativo: 6 punti per ogni anno scolasticoovvero 0,50 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni, se il servizio è stato prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali.

Lo stesso servizio prestato in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, scuole non statali paritarie, il punteggio si dimezza. Si calcolano pertanto 3 punti per ogni anno, ovvero 0,25 punti per ogni mese (o 16 giorni) di servizio svolto.

Altro servizio prestato in una qualsiasi scuola statale, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno si calcolano 0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a massimo 1,20 punti per ciascun anno scolastico. Se il servizio è stato prestato nelle scuole dette sopra (non statali autorizzate, parificate etc), il punteggio si dimezza.

Il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici viene valutato come segue: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 0,05 punti e fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Così per gli altri profili con una differenza per i profili del guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e del collaboratore scolastico, per i quali l’ “Altro servizio” viene valutato con 0,15 punti al mese e fino a un massimo di 1,80 punti per ciascun anno scolastico.

Unicamente per il profilo professionale dell’infermiere viene inoltre valutato il servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere: 6 punti per ciascun anno scolastico, ovvero 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

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