Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS

Graduatorie di istituto, rinuncia supplenza: sanzione non riguarda le GPS

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Le graduatorie di istituto, com’è noto, sono utilizzate dai dirigenti scolastici per l’assegnazione delle supplenze brevi e, in caso di incapienza o esaurimento delle GPS, di quelle al 30 giugno e al 31 agosto. Qual è la sanzione in caso di rinuncia ad una supplenza breve su posto comune? 

Sanzioni GI

Le sanzioni, riguardanti le supplenze attribuite dalle graduatorie di istituto, sono indicate nell’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 112/2022, sono differenti a seconda che la supplenza sia su posto comune o di sostegno e sono applicate nei casi di seguito riportati:

  1. rinuncia alla proposta di contratto, alla proroga o conferma dello stesso, anche a titolo di completamente orario;
  2. mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto;
  3. abbandono del servizio.

1-2. Posto comune

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

1-2. Posto di sostegno

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Precisiamo che:

– le suddette sanzioni:

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

– la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale equivalgono alla rinuncia esplicita (per cui si applicano le sanzioni sopra riportate);

le sanzioni sopra riportate riguardano le sole graduatorie di istituto.

3. Abbandono del servizio 

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24.

Quesito

Un nostro lettore scrive:

Ho ricevuto una convocazione da Graduatoria d’istituto per una supplenza breve (A034) e dato disponibilità via mail. Leggendo il vostro articolo sul tema, mi sembra di capire che qualora rinunciassi alla proposta di contratto sarei cancellato per la specifica materia (A034) e da posto di sostegno esclusivamente per la graduatoria dell’istituto in questione. Dunque potrei comunque continuare a ricevere convocazioni per supplenze brevi per altre materie nello stesso istituto e in tutte le materie che posso insegnare in altri istituti? Potrei continuare a ricevere convocazioni da GPS di seconda fascia?

Alla luce della normativa sopra riportata, rispondiamo al nostro lettore affermando quanto di seguito riportato:

D1. Qualora rinunciassi alla proposta di contratto sarei cancellato per la specifica materia (A034) e da posto di sostegno esclusivamente per la graduatoria dell’istituto in questione?

R1. In caso di rinuncia alla proposta contrattuale, non potrà ottenere supplenze, per l’a.s. 2022/23, dalla scuola da cui è stato convocato sia per la A034 che per il sostegno secondo grado.

D2. Dunque potrei comunque continuare a ricevere convocazioni per supplenze brevi per altre materie nello stesso istituto e in tutte le materie che posso insegnare in altri istituti?

R2. Potrà ottenere supplenze, per eventuali altre classi di concorso, dalle graduatorie di istituto della scuola, da cui è stato convocato per la classe di concorso A-34 e relativamente alla quale ha rinunciato. Potrà, inoltre, ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto di altre scuole sia per la A-34 sia per tutte le eventuali altre classi di concorso di inserimento.

D3. Potrei continuare a ricevere convocazioni da GPS di seconda fascia?

R3. Sì, le sanzioni sopra riportate riguardano le sole graduatorie di istituto.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, 2022-09-25 10:48:00, Le graduatorie di istituto, com’è noto, sono utilizzate dai dirigenti scolastici per l’assegnazione delle supplenze brevi e, in caso di incapienza o esaurimento delle GPS, di quelle al 30 giugno e al 31 agosto. Qual è la sanzione in caso di rinuncia ad una supplenza breve su posto comune? 
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