Contratti di supplenza con clausola risolutiva in attesa dell’individuazione dell’avente diritto: se non arriva l’interessato, l’incarico è mantenuto dal supplente già in servizio.
Quesito
Una nostra lettrice così chiede
Sono una docente di ****quest’anno per motivi personali non ho potuto accettare da GPS e ho preso una supplenza su 12 ore di potenziamento fino ad avente diritto 30/06. La mia provincia è ****ed essendo esaurita la graduatoria GPS il preside da istituto dovrà riconvocare giusto?
La mia domanda è: ora il preside dovrà nominare ma visto che non si è presentato nessuno è vero che io non posso accettare fino al 30 giugno, per la sanzione prevista; ma potrebbe lui rimodulare la convocazione e quindi il contratto fino all’8 giugno, fino al termine delle lezioni o deve per forza nominare al 30/06? Posso salvare in qualche modo le mie 12 ore?
Premettiamo che il dirigente scolastico non può cambiare la “natura” di un posto, modificandone il termine, per cui se la supplenza è annuale o sino al termine delle attività ovvero temporanea, tale deve rimanere. Chiarito ciò, come affermato dalla stessa, la lettrice non può essere convocata in quanto soggetta alla sanzione di cui all’articolo 14/1, lettera a), dell’OM 112/2022:
a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Dunque, chi rinuncia alla supplenza assegnata da GaE/GPS, come nel caso della lettrice, non può ottenere supplenze, di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell’OM 112/2022 [trattasi delle supplenze al 31/08 (lettera “a”) e al 30/06 (lettera “b”)], da GaE e GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, in caso di esaurimento delle predette graduatorie, per tutte le classi di concorso/posti di inclusione in graduatoria, per l’anno scolastico di riferimento.
In definitiva, la lettrice, per l’a.s. 2023/24, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GPS e GI non solo per la scuola primaria ma anche per eventuali altri posti/classi di concorso di inserimento in graduatoria.
Nel caso in questione, però, considerato che in convocazione non si è presentato nessuno (come si afferma nel quesito), ossia l’avente diritto non è arrivato, la supplenza la mantiene la lettrice, proprio perché non è stato individuato l’avente titolo.
L’individuazione (evidenziamolo) del docente al quale per diritto spetta la supplenza costituisce la causa per la risoluzione del contratto.
Pertanto, non potendosi verificare l’assegnazione all’avente titolo, la supplenza al momento non può che restare alla lettrice.
La scuola deve continuare a cercare l’avente diritto anche attraverso MAD e INTERPELLO nazionale?
Su questo non forniamo una risposta, perché altrimenti dovremmo chiederci se sia stato corretto assegnare la supplenza in prima istanza ad una docente che non avrebbe potuto averla, trattandosi di fatto di una supplenza al 30 giugno assegnata solo per contingenza come supplenza temporanea.
Crediamo infatti che il timore della collega nasca proprio da questo, dal trovarsi di fatto assegnata una supplenza alla quale non avrebbe potuto accedere. Né è possibile modificare la scadenza della supplenza, idea che non trova corrispondenza nella normativa.
Tipologie di supplenza
Ai sensi dell’articolo 2 dell’OM n. 112/2022:
– distinguiamo le seguenti tipologie di supplenza (art. 2/4):
- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
– per le supplenze (art. 2/5):
- annuali e sino al termine delle attività didattiche si attinge da GaE e, in subordine (ossia in caso di incapienza o esaurimento delle stesse), dalle GPS, nonché dalle GI in caso di incapienza o esaurimento delle medesime GPS;
- temporanee si attinge dalle graduatorie di istituto.
– il termine ultimo dei contratti di supplenza (art. 2/8):
- annuale è il 31 agosto;
- sino al termine delle attività didattiche è il 30 giugno;
- temporanea sino l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Evidenziamo, infine, che le supplenze assegnate dopo il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento, anche su posti vacanti e disponibili ovvero soltanto disponibili, sono tutte temporanee, per cui avranno come termine l’ultimo giorno delle esigenze di servizio.
Le risposte ai quesiti
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