Da Orizzontescuola.it: Graduatorie di istituto, supplenza interrotta da due giorni festivi: spetta la proroga? redazione

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Quando spetta la proroga della supplenza conferita dalle graduatorie di istituto? Quando la conferma?

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Volevo sottoporle il mio caso riguardante la proroga del mio contratto dove la titolare ha preso un congedo biennale per 104 familiare. Può verificarsi che il mio contratto con scadenza 7 /12 ,riparta l’11/12 escludendo i giorni 8 -9-10 dicembre considerati tutti e tre festivi? Le sarei grata per una celere risposta. cordialmente

L’istituto della proroga, in base al quale non è prevista un’interruzione del servizio sebbene con contratti diversi, è disciplinato dall’articolo 13, comma 11, dell’OM n. 112/2022, ove si legge:

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

La proroga, dunque, è possibile nel solo caso in cui i periodi di assenza del titolare siano interrotti da giorno festivo o giorno libero ovvero da entrambi. Da notare che è utilizzato il singolare, per cui un solo festivo e/o il giorno libero. Nel caso della lettrice, i giorni di interruzione dell’assenza del titolare sono tre: due giorni festivi (l’8 dicembre e il 10 dicembre che è domenica, cui aggiungere la giornata di sabato (presumiamo che la scuola adotti la settimana corta). Pertanto, stando alla lettera della disposizione normativa, alla lettrice spetta la conferma del contratto e non la proroga, con la conseguenza che il secondo contratto non decorrerà dall’8 dicembre ma dal 12.

Per completezza di informazione, illustriamo di seguito, più dettagliamene, quando spetta la proroga e quando la conferma del contratto.

Ai sensi del succitato articolo 13/11 dell’OM 112/2022, richiamato nell’annuale nota sulle supplenze:

  • il contratto prorogato non presenta alcuno stacco, infatti decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (contratto);
  • la proroga spetta nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, senza soluzione di continuità, ossia senza interruzione (es: titolare in malattia dal 18 al 25 settembre – da lunedì a lunedì- e poi nuovamente assente dal 26 settembre, quindi dal martedì successivo);
  • la proroga spetta anche qualora ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi (es. 1: titolare assente da lunedì a venerdì e la scuola adotta la settimana corta, il titolare non giustifica il sabato e la domenica e si riassenta dal lunedì successivo, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal sabato; es. 2: titolare assente da lunedì a mercoledì, giovedì ha il giorno libero e non giustifica l’assenza, si riassenta dal venerdì, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal giovedì).

Evidenziamo che, ai fini della proroga, la motivazione dell’assenza del titolare non deve essere sempre la medesima, in quanto l’istituto si pone la finalità di assicurare la continuità didattica agli allievi. Inoltre, nell’OM succitata non si fa alcuna distinzione in merito alle motivazioni che determinato l’assenza del titolare. Es.: docente assente per malattia da lunedì a venerdì; scuola con settimana corta; si riassenta dal lunedì successivo per malattia del bambino; al supplente spetta comunque la proroga, in quanto si sono realizzate le previste condizioni, ossia ad un primo periodo di assenza ne è seguito un altro interrotto solo dal sabato (scuola chiusa) e dalla giornata festiva (la domenica), senza che il titolare sia rientrato fisicamente in classe.

Conferma

L’altro istituto finalizzato a garantire la continuità didattica agli allievi è la conferma del contratto. Così recita l’articolo 13/12 dell’OM 112/22:

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Quindi:

  • la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre; non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio; si riassenta, dal 7 dicembre, quando iniziano le lezioni);
  • il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto parte dalla ripresa della ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 dicembre.

E’ chiaro che, in tal caso, il periodo non coperto da contratto non produce alcun effetto ai fini giuridici ed economici (al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni e alla relativa proroga contrattuale dedicheremo un apposito articolo).

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