Le domande per le GPS e le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia si possono presentare sino al 31 maggio 2022. Ulteriore o altra abilitazione: come e quando si valuta.
Qui tutte le info per la presentazione delle domande
Titoli
I titoli valutabili nelle GPS (e conseguentemente nelle GI di II e III fascia, ove gli aspiranti vengono graduati in base ai dati riportati nella domanda) sono indicati nelle tabelle allegate all’OM n. 112/2022 e sono: titolo d’accesso; titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso; titoli di servizio.
I titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso devono essere posseduti entro il termine ultimo di presentazione delle istanze, ossia entro il 31 maggio 2022. Si possono, pertanto, dichiarare i titoli:
- conseguiti dopo il 6 agosto 2020 – data ultima di presentazione delle istanze per GPS 2020/22 – ed entro il 31 maggio 2022;
- già posseduti ma non dichiarati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.
Tra i suddetti titoli, che danno punteggio, vi è il possesso di un’ulteriore o altra abilitazione. Vediamone le differenze nelle GPS relative ai vari gradi di istruzione e nelle GPS sostegno.
GPS infanzia e primaria
Nella GPS prima fascia infanzia e primaria sono attribuiti punti 3 per il possesso di un’ulteriore abilitazione sullo specifico posto non altrimenti valutata. Si precisa che:
- l’abilitazione deve essere ulteriore rispetto a quella utilizzata per l’accesso (alla prima fascia delle GPS, infatti, accedono i docenti abilitati);
- ai docenti inclusi nelle GPS infanzia si valuta un’ulteriore abilitazione per l’infanzia;
- ai docenti inclusi nelle GPS primaria si valuta un’ulteriore abilitazione per la primaria;
- vengono attribuiti 3 punti ogni un’ulteriore abilitazione sullo specifico posto posseduta.
La tabella A/2, relativa alle GPS infanzia/primaria di seconda fascia, non prevede al riguardo alcuna voce.
GPS secondaria e ITP
Nelle GPS prima fascia scuola secondaria di primo e secondo grado e ITP sono attribuiti punti 3 per il possesso di un’ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso. Si precisa che:
- l’abilitazione deve essere ulteriore rispetto a quella utilizzata per l’accesso alla GPS relativa alla classe di concorso di inserimento (alla prima fascia delle GPS, infatti, accedono i docenti abilitati); quindi si deve possedere un’altra abilitazione per la stessa classe di concorso di inserimento;
- vengono attribuiti 3 punti ogni un’ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso.
Nelle GPS seconda fascia scuola secondaria di primo e secondo grado e ITP sono attribuiti punti 3 per il possesso di un’abilitazione per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado. Precisiamo che:
- l’abilitazione deve essere (o meglio è naturalmente) per una classe di concorso diversa da quella di inserimento;
- non è valutata l’abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria;
- vengono attribuiti 3 punti ogni abilitazione per altra classe di concorso posseduta.
GPS sostegno
Nelle GPS prima fascia sostegno è valutata l’abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado di inserimento (nelle predette GPS). In pratica, come si legge nella Tabella A7- punto B1, il punteggio spettante è quello attribuito per le abilitazioni d’accesso alle GPS prima fascia posto comune. Al riguardo vedi gli articoli dedicati, dove sono indicati le abilitazioni e i relativi punteggi (compresi quelli aggiuntivi):
Nelle GPS seconda fascia sostegno è valutata l’abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado, utilizzato quale titolo di accesso (Tabella A8- punto B1). Ricordiamo che accedono alla seconda fascia delle GPS sostegno gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
- scuola dell’infanzia e primaria: tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado, entro l’a.s. 2021/22, + il titolo di abilitazione del relativo grado; oppure tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado, entro l’a.s. 2021/22, + il titolo di iscrizione nella seconda fascia delle GPS (ossia iscrizione, nell’a.a. 2021/2022, al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in SFP, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza);
- scuola secondaria di primo e secondo grado: tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado, entro l’a.s. 2021/22, + abilitazione del relativo grado; oppure tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado, entro l’a.s. 2021/22, + il titolo di iscrizione nella seconda fascia delle GPS (laurea + 24 CFU/CFA oppure laurea + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado oppure precedente inserimento nelle GPS seconda fascia per la specifica classe di concorso);
- ITP: tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado, entro l’a.s. 2021/22, + abilitazione del relativo grado; oppure tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado, entro l’a.s. 2021/22, + il titolo di iscrizione nella seconda fascia delle GPS (diploma+ 24 CFU/CFA oppure diploma + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado oppure precedente inserimento nelle GPS seconda fascia per la specifica classe di concorso).
Dunque, nella seconda fascia delle GPS sostegno avranno il punteggio per l’abilitazione coloro i quali vi accedono sfruttando tale titolo. Il punteggio, tuttavia, è riconosciuto solo in caso di abilitazione conseguita tramite percorsi selettivi e ad accesso programmato (per la scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, esclusi gli ITP) e solo quello previsto per i predetti percorsi (il cosiddetto punteggio aggiuntivo). Conseguentemente, i punteggi saranno i seguenti:
– scuola dell’infanzia primaria:
- per l’abilitazione conseguita con la laurea in SFP (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 60;
- per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in SFP, di cui al DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 72;
- per l’abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all’estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione, ai sensi del D.lgs. 9 novembre n. 206/2007, come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del DPR , n. 394/99, sono riconosciuti, per ogni anno di durata legale del corso di studi, punti 12; nel caso l’accesso sia stato selettivo, sono attribuiti ulteriori 12 punti;
- per le abilitazioni conseguite, tramite il diploma magistrale, il diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, diploma triennale di scuola magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/02, sono riconosciuti punti 6.
– scuola secondaria:
- per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori punti 54;
- per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi di TFA, ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 42;
- per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi, di cui all’art. 3/3 del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 66;
- per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale, ai sensi dell’ex articolo 15, comma 1-bis, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti 12;
- per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero (riconosciuti in Italia), attraverso percorsi strutturati come quelli dei punti precedenti, è attribuito un ulteriore punteggio nella maniera seguente: 12 punti per ogni anno di durata legale del percorso più eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato.
– ITP:
- sono attribuiti 12 punti.
, 2022-05-22 06:35:00, Le domande per le GPS e le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia si possono presentare sino al 31 maggio 2022. Ulteriore o altra abilitazione: come e quando si valuta.
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