Graduatorie GPS 2023/24: prima delle supplenze alcuni docenti di ruolo devono essere cancellati. Chi e perché

Graduatorie GPS 2023/24: prima delle supplenze alcuni docenti di ruolo devono essere cancellati. Chi e perché

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Graduatorie provinciali per le supplenze a.s. 2023/24: quali docenti di ruolo vanno cancellati e quali benefici per l’assegnazione delle supplenze.

Le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto 2024 saranno a breve assegnate nelle diverse province italiane. Infatti, dopo la presentazione delle domande da parte degli aspiranti inclusi in GaE e GPS, entro il 31 luglio 2023, la maggior parte degli Uffici sta attendendo in modo da inserire a sistema il maggior numero di disponibilità e quindi procedere all’assegnazione degli incarichi con la procedura informatizzata, mettendo in “gioco” più posti disponibili possibili. Supplenze da GaE e GPS 2023/2024 tra pochi giorni. Uffici Scolastici (fortunatamente) ancora impegnati nelle immissioni in ruolo -A Cuneo sono state effettuate le prime nomine  

Prima dell’avvio dell’algoritmo, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le GPS a.s.2023/24, da utilizzare per l’assegnazione delle relative supplenze; allo stesso tempo, gli Uffici pubblicano i decreti di cancellazione dei docenti di ruolo, qualcuno anche in virtù della previgente normativa (in quanto non fatto precedentemente), modificata in ultimo dal DL n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023.

Nuova disposizione

Il citato DL n. 44/2023 ha modificato i commi 3 e 3 bis dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/94: il comma 3-bis riguarda l’anno di prova, a.s. 2022/23, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria (che lo hanno svolto secondo quanto previsto dall’art. 13/1 del D.lgs. 59/2017 per i docenti della secondaria), mentre il comma 3, che è quello di nostro interesse, disciplina (oltre al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione) la cancellazione dei docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Il predetto comma 3 così dispone:  Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Questa la disposizione citata nel testo sopra riportato, ossia l’art. 13/5 del D.lgs. 59/17 (riportiamo la sola parte di testo relativa alla cancellazione dalla graduatorie): In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di  merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha  svolto il periodo di prova.

Il docente che supera l’anno di prova, quindi, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito ed è confermato in ruolo. Da sottolineare che la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto (oltre che dalle GM), ma non indica esplicitamente le GPS: probabilmente, per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 o meglio dell’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (e quindi accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in un diverso grado d’istruzione ovvero per altra tipologia o classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Il Ministero dissiperà tale importante dubbio (ricordiamo che l’accettazione delle supplenze suddette è possibile dopo lo svolgimento dell’anno di prova, secondo quanto disposto dall’art. 3/3 del DM 138/2023).

Quanto alla tempistica, stando alla lettera della disposizione normativa, superato l’anno di prova il docente è cancellato dalle graduatorie ed è confermato in ruolo, per cui la cancellazione avviene insieme alla conferma in ruolo. Considerato che la predetta conferma avviene per l’a.s. successivo a quello in cui si è svolto l’anno di prova, anche la cancellazione dalle graduatorie dovrebbe avvenire o prima che inizi il medesimo anno scolastico o nel corso dello stesso (anno di conferma in ruolo). Usiamo il condizionale, in attesa di eventuali e opportuni chiarimenti ministeriali in materia, ricordando comunque che il MI, in applicazione della disciplina previgente, aveva fornito indicazioni (nota del 26/05/2022), secondo cui la cancellazione andava fatta nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo).

Ribadiamo che la disposizione in questione entra in vigore dall’a.s. 2023/24, per cui le prime cancellazioni dalle graduatorie, ai sensi delle nuova normativa, si avranno o prima che inizi il 2024/25 ovvero nel corso dello stesso anno.

Vecchia disposizione

Nella formulazione previgente a quella introdotta dal DL n. 44/2023, il comma 3-bis dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/94 così recitava :

3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad  eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. 

Una volta immessi in ruolo e superato l’anno di prova, dunque, i docenti assunti dall’a.s. 2020/21 (la disposizione, infatti, era stata introdotta dal DL 126/2019, entrato in vigore il 31/10/2019 e convertito in legge 159/2019, entrata in vigore il 29/12/2019) sono cancellati da tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato. Nello specifico, gli interessati sono cancellati da: GM di concorsi straordinari; GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo; GaE; GPS; Graduatorie di istituto.  Non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-22; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-22 e A-12; viene cancellato dalla GM A-22, resta invece nella GM A-12).

Da notare che la disposizione in esame permetteva la permanenza nelle GM di concorsi ordinari relativi ad un posto/classe di concorso diversa da quella di immissione in ruolo, mentre la nuova (come visto sopra) prevede la cancellazione da ogni graduatoria di merito.

Quanto alla tempistica, come detto sopra, il Ministero dell’istruzione con la summenzionata nota del 26 maggio 2022, quindi nel corso dell’anno scolastico 2021/22 (ossia l’a.s. di conferma in ruolo), aveva indicato la cancellazione dei confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi assunti nell’a.s. 2020/21), all’esito del superamento dell’anno di prova. 

Applicazione normativa a.s. 2023/24

Considerato che la nuova disposizione è stata emanata nel corso dell’a.s. 2022/23 (prevedendo il rinvio del vincolo triennale e della cancellazione dalle graduatorie all’a.s. 2023/24), i neoassunti nel predetto anno (2022/23) non sono sottoposti né alla cancellazione dalle graduatorie né al blocco triennale. E quelli assunti nel 2020/21 e 2021/22?

Vanno cancellati i soli assunti nell’a.s. 2020/21, quando era ancora vigente la vecchia normativa, mentre non lo devono essere i docenti assunti nell’a.s. 2021/22. La predetta cancellazione, in realtà, è stata già effettuata, secondo le indicazioni fornite dal Ministero con la succitata nota del 26 maggio 2022, tuttavia qualche USR la sta effettuando adesso (per mero errore materiale), come ad esempio leggiamo nel dispositivo dell’USR Sicilia del 10 agosto 2023. Lo stesso USR, con successivo dispositivo del 18 agosto 2023, ha rettificato quello del 10 agosto nei confronti degli assunti nell’a.s. 2021/22, i quali erano stati anch’essi cancellati da tutte le GPS di inclusione. Conseguentemente, con il dispositivo del 18 agosto dell’USR Sicilia: i neoassunti a.s. 2020/21 sono stati cancellati da tutte le GPS di inclusione; i neoassunti a.s. 2021/22 sono stati cancellati GPS della medesima classe di concorso/tipo posto per la quale risultano attualmente in ruolo i docenti assunti nel 2021/22 (infatti, ai sensi della disposizioni contrattuali vigenti, non è possibile ottenere una supplenza nella stessa classe di concorso/tipo di posto di titolarità), ma non da quelle (GPS) diverse dalla classe di concorso/tipo di posto di immissione in ruolo. D’altra parte, considerata la tempistica di cancellazione (nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo) e l’entrata in vigore il 23/04/2023 del DL 44/2023 (che ha modificato il succitato comma 3-bis), i neoassunti a.s. 2021/22 non potevano/dovevano essere cancellati, in quanto la cancellazione (tenuto conto delle succitate indicazioni ministeriali) sarebbe dovuta avvenire nel corso del 2022/23 (anno di conferma in ruolo), anno scolastico in cui è entrata in vigore la nuova normativa.

Chi va cancellato dalle GPS 23/24

Ala luce di quanto detto sopra, dalle GPS a.s. 2023/24 sono cancellati:

  • i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2023/24 (e precedenti se non era stato effettuato) nella medesima classe di concorso/posto di titolarità (restano invece in altre eventuali GPS relativi ad altre classi di concorso/posto diversi da quelli di titolarità), considerato che non è possibile accettare supplenze per la stessa classe di concorso/posto di assunzione in ruolo (vedi anche dispositivo ATP di Bologna);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2020/21 (da tutte le GPS di inclusione; come detto nel paragrafo dedicato, la cancellazione in questione sarebbe già dovuta avvenire, come indicato dal Ministero nella nota del 26/05/2022).

Decadenze: cosa implicano per le supplenze

La cancellazione dei docenti di ruolo dalle GPS  agevola l’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08. Perché?

Perché, procedendo alla stessa (cancellazione) ed evitando conseguentemente eventuali rinunce di aspiranti impossibilitati ad accettare la nomina (in quanto hanno perso il diritto ad essere presenti nelle GPS ovvero perché assunti a tempo indeterminato nella stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo), si evitano eventuali successivi turni di nomina e che un posto gradito ad un aspirante con maggior punteggio (posto su cui si è espressa rinuncia) sia assegnato ad un docente con punteggio inferiore.

Nella procedura di assegnazione degli incarichi al 30 giugno e al 31 agosto, infatti, non è previsto il rifacimento delle operazioni e le disponibilità successive sono assegnate con un altro turno di nomina, che riparte dall’aspirante collocato in posizione successiva all’ultimo dei nominati. 

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