Graduatorie GPS, ho seguito la procedura ma ho commesso un errore materiale. Così ho perso supplenze, cosa posso fare? Ecco cosa hanno detto i giudici

Graduatorie GPS, ho seguito la procedura ma ho commesso un errore materiale. Così ho perso supplenze, cosa posso fare? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Nel contenzioso in commento una ricorrente lamentava di aver riscontrato, già al momento della pubblicazione delle prime graduatorie definitive, un’erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria GPS prima fascia, essendole stati attribuiti diversi punti in meno con conseguente collocazione, ha in particolare, evidenziato di aver compilato la domanda, rispettando la procedura prevista del sistema automatizzato e che, ciononostante, in fase di inoltro della domanda aveva compiuto un mero errore materiale nell’inserimento dei titoli. A causa del punteggio inferiore riconosciuto non stipulava contratti di supplenza. Vediamo cose ha deciso il tribunale.

L’Amministrazione ha il dovere di rideterminare i punteggi errati

“… Tale attività di valutazione/verifica e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero. In altri termini l’attività di verifica non può essere riduttivamente intesa come rivolta esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel possesso dell’istante“. Pertanto, per il Tribunale di Foggia nella sua sentenza 2221/23  afferma che“ la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l’affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un’ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento.”-

Il sistema attuale non consente la regolarizzazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie

Osserva giustamente il Tribunale pugliese che l’O.M. 112/2022 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dapprima delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte dei docenti o del Ministero (come invece era previsto nelle precedenti disposizioni ministeriali che regolavano l’inclusione e l’aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze). Pertanto, sulla base di ciò, “ritiene che la condotta del MIM sia illegittima e che la docente abbia diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e alla attribuzione del relativo punteggio nelle GPS e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’errore nell’inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile al docente ovvero al Ministero o al sistema informatico”.

Va attivato il soccorso istruttorio quando richiesto

La rettifica del punteggio su istanza dell’interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti.

A cosa serve il soccorso istruttorio?

Afferma il giudice del lavoro che “con l’esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a”. Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di studio pacificamente posseduti dalla ricorrente e, per mero errore materiale, inseriti in una sezione sbagliata della procedura informatizzata, non già agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato. “Si tratta, in sostanza, di una regolarizzazione meramente formale attuabile attraverso la semplice “trasposizione” del titolo di accesso pacificamente posseduto dalla ricorrente, essendo l’errore di quest’ultima consistito unicamente nell’inserimento di detto titolo in una “sezione” sbagliata della domanda di inserimento nella graduatoria di prima fascia tempestivamente e ritualmente proposta mediante portale telematico”.

Conclude il Tribunale osservando che la domanda della ricorrente, presentata nei termini, è semplicemente erronea nella misura in cui il titolo di studio è stato inserito in una sezione sbagliata della procedura informatizzata. L’effettivo possesso del titolo di cui si chiede la valutazione, oltre ad essere documentato, non è in alcun modo contestato. Dunque, conclude il tribunale, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente all’attribuzione del punteggio richiesto.

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