Graduatorie GPS anni scolastici 2022/23 e 2023/24: la segnalazione di esclusione da parte degli Uffici Scolastici di numerosi candidati ha fatto scattare un allarme. Se da un lato infatti ci sono esclusioni legittime (c’è chi pensava che un inserimento del 2017 con mancata iscrizione nel 2020 in GPS potesse essere sufficiente per non avere i 24 CFU), in alcuni casi bisogna considerare la specificità della normativa.
Chi poteva cliccare su “precedente inserimento”
Durante la fase di compilazione delle graduatorie (scadenza 31 maggio), abbiamo messo in evidenza come i docenti già inseriti in GPS potessero cliccare, per l’aggiornamento, sia “precedente inserimento” che “possesso die 24 CFU”.
in ogni caso infatti il sistema li riconosce come aspiranti inseriti, per la stessa classe di concorso, nel 2020 e non esime le segreterie dal controllo dei 24 CFU qualora ancora non effettuato.
Chi non poteva cliccare su “precedente inserimento”
Chi, come indicato nello specifico dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022, non potesse vantare “iscrizione alla GPS per la stessa classe di concorso esclusivamente nel 2020, da quando cioè sono state istituite le GPS”.
Lo abbiamo ampiamente indicato nell’articolo GPS graduatorie: centinaia di aspiranti esclusi per aver dichiarato “precedente inserimento in GPS”, ma non risulta
Infatti le segreterie scolastiche, facendo la ricerca, devono trovare l’inserimento del 2020.
Pertanto, era sbagliato ritenere che precedente inserimento potesse essere riferito anche alle graduatorie di istituto del 2017, che hanno cessato di avere efficacia nel 2020, con la pubblicazione delle GPS. O addirittura ad inserimenti ancora anteriori.
E che questo addirittura potesse esonerare dal possesso dei 24 CFU.
Gli unici a poter aggiornare le GPS senza i 24 CFU sono stati gli aspiranti che nel 2020 si sono inseriti perchè già presenti nelle graduatorie del 2017, ma valeva solo per loro.
Il caso della seconda fascia di sostegno
Nel nostro precedente articolo non abbiamo affrontato il caso della seconda fascia di sostegno, in quanto in questo il “precedente inserimento” deve fare riferimento alla classe di concorso (è chiaro che un docente che si inserisce quest’anno in seconda fascia GPS sostegno non è presente nel 2020 ma non per questo è obbligato ai 24 CFU).
In merito è intervenuto il sindacato UIL Puglia, che scrive
“Il Ministero, dopo una interlocuzione per le vie brevi, ha dato ragione alla UIL sulla problematica che ieri abbiamo sollevato in merito all’esclusione dalle GPS di II fascia sostegno (3 anni senza titolo) per chi ha fatto valere come requisito di accesso in detta graduatoria il “precedente inserimento”, perché già presente in una delle classi di concorso dello stesso grado nel biennio 2020/22.
Le esclusioni sono illegittime e, pertanto, il Ministero, su nostra pressione, si sta attivando presso gli UST di riferimento per risolvere la problematica.”
Dunque in questo caso potrebbe trattarsi di una esclusione illegittima e come tale va ripristinato il diritto dell’aspirante ad essere presente in graduatoria.
In ogni caso, come chiarito dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022, il riferimento è sempre alla GPS 2020, non a graduatorie di istituto precedenti, come abbiamo già messo in evidenza.
, 2022-07-04 08:42:00, Graduatorie GPS anni scolastici 2022/23 e 2023/24: la segnalazione di esclusione da parte degli Uffici Scolastici di numerosi candidati ha fatto scattare un allarme. Se da un lato infatti ci sono esclusioni legittime (c’è chi pensava che un inserimento del 2017 con mancata iscrizione nel 2020 in GPS potesse essere sufficiente per non avere i 24 CFU), in alcuni casi bisogna considerare la specificità della normativa.
L’articolo Graduatorie GPS, inclusione con “precedente inserimento”: legittimo anche per sostegno seconda fascia. Ecco perché sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., ,