Una docente invocava il pagamento dell’indennità di reggenza in relazione alla sostituzione del DS a cui si riferiva l’art. 69, comma 2, CCNL 1994/1997 e successivi contratti, che prevedeva, appunto, l’erogazione dell’indennità richiesta, ma la norma in questione contemplerebbe il pagamento dell’indennità solamente quando il DS è a tutti gli effetti assente o nell’impossibilità di svolgere la propria attività. Nel caso in questione essendo il proprio dirigente scolastico un reggente impegnato anche nella direzione di un altro istituto, di fatto sostituiva quest’ultimo in alcune delle sue funzioni, nei giorni nei quali lo stesso era impegnato nell’altra scuola. Si pronuncia con ordinanza la Cassazione civile con atto n°19352 /2023 confermando sostanzialmente i propri orientamenti negativi
Quando spetta il diritto all’indennità di reggenza per il docente “vicario”?
La Corte afferma che il diritto all’indennità, presuppone una sostituzione «a tutti gli effetti» ed una «assenza o impedimento dal servizio»; diverso, invece, è il caso di una delega ad una precaria sostituzione del reggente su una seconda scuola in caso di suoi concomitanti impegni presso la prima scuola. Nella fattispecie in esame, sostiene la Cassazione, non vi è alcuna assenza o impedimento del titolare ad esercitare le sue funzioni e prerogative ma una semplice attribuzione di compiti da parte dell’affidatario in reggenza per fronteggiare la mera difficoltà pratica derivante dall’impossibilità di essere presente in due scuole contemporaneamente; ciò è confermato. continua la Corte, anche dalla diversità delle competenze previste per la nomina del sostituto-vicario (per assenze superiori a due mesi, la competenza è dell’USR, che può conferire la reggenza ad un altro dirigente o l’incarico di presidenza ad un docente, mentre per assenze inferiori a due mesi, la competenza è del dirigente, che conferisce la nomina a un docente della scuola nella forma del conferimento di una delega più o meno ampia). Dunque, la Cassazione decide di rifarsi ai suoi pregressi orientamenti di cui a Cass. n. 7680/2022 ed ancor prima quello di cui a Cass. n. 30612/2017.
L’articolo 69 del CCNL scuola
Ricorda la Cassazione che è stato affermato, che l’art. 69 del CCNL Scuola delinea una figura unitaria di docente vicario, quale soggetto incaricato di provvedere alla sostituzione dell’incaricato o dell’affidatario in reggenza degli uffici di presidenza o di direzione in caso di assenza o impedimento nella totalità e pienezza delle sue funzioni; tale figura (da distinguere dalla delega di specifiche funzioni che connota la figura del collaboratore del dirigente e risulta remunerata ai sensi dell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), presupponendo l’assenza in senso proprio del titolare, è fondata sull’effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali nella loro pienezza e totalità in veste di sostituto e comporta la corresponsione dell’indennità di reggenza; non è possibile, allora, interpretare i suddetti due commi dell’art. 69 del CCNL in modo slegato l’uno dall’altro (come pretenderebbe la ricorrente) sì da ritenere sussistente il diritto all’indennità di reggenza in tutti i casi in cui il capo di un istituto o anche un reggente abbia nominato un vicario. Dunque l’interpretazione prevalente è quella rigida e la Cassazione ha posto dei paletti ben definiti che consentono di delineare la differenza tra delega dovuta ad assenza del DS e delega funzionale per la semplice attività di vicario.
Come pagare i docenti delegati?
La Cassazione osserva che è, tuttavia, previsto dall’art. 14, comma 22, che le prestazioni rese dal docente in attuazione dei compiti delegati restino comunque retribuite, a mezzo dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL relativo al personale scolastico; tale disposizione collettiva riguarda, infatti, i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo «della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali».
La ratio dell’indennità di reggenza
La ratio dell’indennità di reggenza è quella di remunerare il maggior impegno professionale, considerato nella sua pienezza e titolarità, in caso di esercizio di tutte le funzioni del dirigente assente o impedito, situazione, questa, insussistente là dove si sia trattato, come nella specie, di docente incaricato dello svolgimento di compiti rientranti nell’ambito della collaborazione con il dirigente (effettivo o reggente) che mantiene la titolarità e la responsabilità del suo ufficio.
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