I docenti supplenti possono essere dichiarati inidonei allo svolgimento del servizio? Come si procede

I docenti supplenti possono essere dichiarati inidonei allo svolgimento del servizio? Come si procede

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I diversi casi di inidoneità del personale scolastico, con la procedura di accertamento, le forme di tutela del dipendente e i riflessi sul contratto di lavoro, sono state analizzate dall’USR Piemonte in un vademecum per i dirigenti scolastici pubblicato a novembre. Le casistiche si riferiscono al personale assunto a tempo indeterminato. L’ultima parte del vademecum affronta le problematiche che possono sorgere relativamente alle inidoneità dei supplenti.

Rispetto agli altri casi, la disciplina normativa esclude formalmente dalla procedura attivabile innanzi alla Commissione medica di verifica il personale a tempo determinato, giacché il Regolamento recato dal DPR n. 171/2011 condiziona l’avvio del procedimento di accertamento dell’idoneità al fatto che il dipendente abbia superato il periodo di prova.

Questo – come sottolinea l’USR – pone un evidente discrimine tra le tutele della salute previste a favore del lavoratore a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova, e i lavoratori che non lo hanno ancora superato o addirittura che versano in condizioni di precarietà.

Eppure, i dirigenti scolastici spesso richiedono la verifica presso la Commissione medica anche nei confronti del personale supplente il cui comportamento in servizio abbia fatto presumere la sussistenza di patologie invalidanti per la prosecuzione del rapporto.

Come si procede?

In questi casi la Commissione medica di verifica valuterà se procedere all’accertamento essendo in gioco la tutela dell’incolumità, oltre che del dipendente, anche del resto della comunità scolastica allorquando i comportamenti posti in essere costituiscano fonte di pericolo, o se inoltrare ai sensi della legge 241/1990 ad altra istituzione competente.

I provvedimenti?

Il problema principale sarà quello di individuare i provvedimenti da adottare a seconda dell’esito del giudizio medico. Può essere un problema, perché, mentre nel caso in cui venga accertata un’inidoneità assoluta allo svolgimento del servizio il dipendente potrà essere collocato in malattia d’ufficio fino al termine del contratto, nell’ipotesi di inidoneità relativa non sarà possibile per il supplente procedere alla stipula di un contratto che ne consenta l’utilizzazione temporanea in altri compiti. Il CCNI del 25 giugno 2008 esclude infatti detto personale dall’applicazione della relativa disciplina (art. 2, comma 1).

Il supplente non può rifiutarsi di sottoporsi a visita

Il vademecum prende come esempio una recente pronuncia del giudice del lavoro riferita, però, a un’insegnante in prova.

Il caso si riferisce al licenziamento irrogato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del d.P.R. n. 171/2011 a una docente in anno di formazione e prova rifiutatosi, per tre volte e senza giustificazione, di sottoporsi alle visite medico collegiali richieste dal dirigente scolastico per la verifica dell’idoneità.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione la ricorrente, che si era vista prorogare per più di un anno scolastico il periodo di prova a causa del mancato raggiungimento dei 180 giorni richiesti ai fini della valutazione, riteneva di non poter essere legittimamente sottoposta a visita proprio perché non ancora confermata in ruolo e, sulla base di tale interpretazione del dettato normativo, si rifiutava di presentarsi alle convocazioni da parte della Commissione medica.

Il giudice del lavoro ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice che, in questo modo, non presentandosi a lavoro, avrebbe determinato il protrarsi del periodo di prova illimitatamente.

La Corte ha invece ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione scolastica che, una volta decorsi i primi due anni dalla prova, correttamente ha dato avvio alla procedura prevista dal d.P.R. n. 171/2011.

Secondo i giudici la diversa interpretazione (letterale) orientata ad escludere la possibilità di visita nel periodo di prova non sarebbe compatibile con un’organizzazione orientata al buon andamento dell’amministrazione scolastica perché legittimerebbe una situazione in cui una cattedra viene occupata da un soggetto che non presta servizio per lungo tempo, pur percependo la retribuzione, senza alcuna possibilità di verificarne la sua idoneità al servizio e costringendo il dirigente a ricorrere a supplenze temporanee con conseguente pregiudizio per l’utenza e per la continuità didattica.

VADEMECUM  USR Piemonte

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