Il Tribunale di Perugia, in una sentenza del 9 luglio, ha ribadito un principio fondamentale nella determinazione del plesso scolastico per un figlio di genitori separati: il superiore interesse del minore.
La decisione, come segnala Il Sole 24 Ore, è un chiaro esempio di come le esigenze personali dei genitori non debbano prevalere sul benessere e sull’interesse dei loro figli.
Il caso in questione, sorto in base all’articolo 337-ter, comma 3, del Codice civile, riguardava la richiesta di una madre di trasferire il proprio figlio, di quasi otto anni, da una sede all’altra dello stesso istituto comprensivo. La richiesta, fondata sulla distanza tra l’abitazione della madre e la scuola, non presentava argomentazioni che supportassero l’obiettivo beneficio del minore dal trasferimento.
Il collegio ha sottolineato come entrambi i plessi, pur essendo in diverse località, condividessero lo stesso dirigente scolastico e approccio educativo. Il bambino, inoltre, non aveva mostrato difficoltà di apprendimento o relazionali. Di conseguenza, il tribunale ha giudicato ingiustificato lo spostamento, poiché avrebbe imposto al minore un inutile cambio di ambiente e di contesto sociale.
In aggiunta, il Tribunale ha affrontato un altro punto di disaccordo tra i genitori: la pratica sportiva del figlio. Data l’età del bambino e la sua possibile influenzabilità, la scelta è caduta sull’atletica leggera. La decisione è stata presa considerando la disponibilità di strutture adeguate in entrambi i comuni di residenza dei genitori, garantendo così la continuità dell’attività indipendentemente dal genitore con cui il minore si trovi.
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