Il governo proroga le vecchie graduatorie con un emendamento al decreto milleproroghe

Il governo proroga le vecchie graduatorie con un emendamento al decreto milleproroghe

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Difficilmente si potranno portare a termine i nuovi concorsi nei tempi previsti dalla legge

Il 5 febbraio scorso, durante l’esame del disegno di legge AC 2325 di conversione del decreto legge milleproroghe (162/2019), l’esecutivo ha presentato un emendamento (1.125) per prolungare la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola, dei conservatori, delle accademie e degli istituti per le industrie artistiche (Isia), alle quali non si applicherà alcun termine di decadenza. La misura recepisce il cosiddetto principio di scorrimento della graduatoria, ormai consolidato in giurisprudenza, in forza del quale è sempre possibile attingere ad una graduatoria concorsuale fino al suo esaurimento. E rende strutturali le norme eccezionali che hanno caratterizzato il settore del reclutamento scolastico negli ultimi anni.

A fronte dell’apposizione di un termine alle graduatorie dei concorsi, infatti, il legislatore è intervenuto nel corso degli anni con continue proroghe di tali termini. E in alcuni casi è intervenuto anche in via preventiva, per evitare che il decorso del termine di una graduatoria specifica precludesse all’amministrazione di provvedere alle immissioni in ruolo. In ciò rendendo necessario il massiccio ricorso a contratti a tempo determinato. Ciò è avvenuto con la legge di bilancio, che al comma 366 dell’articolo 1 prevede espressamente la non applicazione del termine di decadenza alle graduatorie per le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ed è avvenuto anche con l’articolo 1, comma 3, del recente decreto-legge 126 del 2019, il quale dispone che le immissioni in ruolo dei vincitori del relativo concorso possono essere disposte anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei 24mila vincitori. Analoghe disposizioni sono presenti all’articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 con riferimento ai concorsi per la scuola dell’infanzia e primaria. L’eccezione adottata dal legislatore in riferimento a situazioni specifiche e, adesso, in via generale, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è legittimata dal fatto che il reclutamento nella scuola e nell’Afam è regolato da norme speciali (dlgs 287/94) diverse da quelle prevista per il resto del pubblico impiego (dlgs 165/2001).

Secondo quanto risulta a Italia Oggi, le cattedre che potrebbero risultare vacanti dal prossimo anno potrebbero raggiungere la cifra record di 100 mila unità. Ciò deriverebbe dal fatto che alle cessazioni dal servizio ordinarie, che si verificano ogni anno per effetti dei pensionamenti ex legge Fornero, bisognerà aggiungere le vacanze che deriveranno dai pensionamenti quota 100 non utilizzati quest’anno e quelle che insorgeranno dal 1° settembre prossimo. Per comprendere il disegno le disposizioni contenute nell’emendamento del governo vanno lette in collegamento con quelle previste nei commi 17 e seguenti dell’articolo 1 del decreto legge 129/2019. In queste ultime, infatti, è contenuta la nuova disciplina degli inserimenti in coda alle graduatorie dei concorsi. Beneficio previsto dalla legge in favore dei vincitori di concorsi. Che adesso possono chiedere di essere inclusi anche nelle graduatorie di merito delle province di altra regione. Ciò per aumentare le probabilità di essere immessi in ruolo. Il beneficio è pensato soprattutto per i docenti del Sud dove, di solito, ci sono molte meno disponibilità di posti rispetto al Nord.

Non sono rari, infatti, i casi in cui i vincitori di concorso debbano attendere anni il proprio turno, proprio per effetto della scarsità di cattedre e della contrazione dei posti che si verifica annualmente a causa del calo demografico, sensibile soprattutto al Sud. Questi docenti, quindi, probabilmente accetteranno di giocare la carta dell’inserimento in altre province. E siccome al Nord risultano maggiori disponibilità di posti che, spesso, non si riesce a coprire a causa dell’esaurimento delle graduatorie dei concorsi, è probabile che ottengano l’immissione al Nord, sebbene tratti dagli elenchi di coda, che non al Sud. Ciò, però, potrebbe determinare un controesodo dal Nord al Sud dei docenti neoimmessi in ruolo. E per precludere ai neoimmessi in ruolo di ritornare a casa in tempi brevi, il legislatore ha previsto una misura ad hoc contenuta sempre nell’articolo 1, comma 17-octies. Che prevede la preclusione per 5 anni, per i neoassunti, del diritto a chiedere il trasferimento, l’utilizzazione l’assegnazione provvisoria fuori provincia.

Pietro Guerra

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