Il personale ATA può accettare supplenza come docente? Due casi

Il personale ATA può accettare supplenza come docente? Due casi

Spread the love

Il personale ATA può accettare una supplenza come docente? Sì a condizione che sia di ruolo e che la supplenza sia fino al 30 giugno o al 31 agosto. La risposta la troviamo nell’art. 59 del CCNL 29//11/2007 tuttora in vigore. E il personale ATA supplente? Anche in questo caso la risposta è affermativa, ma le condizioni sono diverse.

Il personale Ata di ruolo ancora per un anno scolastico avrà la possibilità di poter accettare nomine su un altro profilo professionale mantenendo la titolarità della sede per un triennio, art. 59 del CCNL Scuola del 2009.

ART.59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

L’articolo 59 non fa distinzione di tipologia di posto, e di quantità di ore, il personale Ata di ruolo, potrà pertanto accettare incarico su profilo inferiore, su profilo superiore o su altro profilo della stessa area, oltre alla possibilità di accettare nomine da docente. Sarà possibile ottenere un incarico anche su un part time o su uno spezzone di cattedra purché la durata della supplenza sia al 30 giugno o al 31 agosto.

La stessa possibilità è data al personale ATA neo immesso in ruolo, il quale potrà accettare nomina annuale, avvalendosi sempre dell’articolo 59, congelando e rinviando il periodo di prova che potrà essere eseguito nell’anno successivo o negli anni successivi.

Discorso diverso dall’anno scolastico 2024/25, poiché sull’art. 59 l’Ipotesi di Contratto sottoscritta lo scorso 14 luglio ha introdotto delle novità, di cui parliamo in questo articolo

Personale ATA supplente può accettare nomina da docente?

La domanda ci viene posta da parte del personale che ha già assunto servizio su supplenza ATA per l’anno scolastico 2023/24 ma che in lizza per l’assegnazione di una supplenza da GPS nei bollettini che potranno essere ancora pubblicati oppure da graduatorie di istituto.

Attenzione: la normativa non contempla, per il supplente ATA, la possibilità di poter passare da un incarico ATA ad uno da docente. In sintesi: non c’è al SIDI un’apposita funzione che regoli questo passaggio.

Se il personale ATA vuole accettare la proposta come docente, dovrà abbandonare il servizio come ATA, subirne la sanzione e quindi accettare la supplenza come docente.

L’abbandono del servizio su supplenza conferita da graduatorie permanenti comporta la mancata possibilità di poter accettare altre supplenze ATA.

La sanzione in questo caso è inserita nel Regolamento delle supplenze ATA art. 7 comma 1 Lettera B del D.M. 430/2000 “Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: … l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti ed elenchi provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso”.

Il comma 5 del suddetto articolo afferma che “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato”.

A nostro parere il passaggio da una supplenza ATA a una in qualità di docente non è tale da potersi configurare come “giustificato motivo” e la sanzione va applicata.  Anche quando non venisse applicata, noi partiamo dalla situazione più negativa.

Ossia, se il personale ATA sa che abbandonando la supplenza andrà incontro alla sanzione di poter più accettare, per l’anno scolastico di riferimento, supplenze ATA, vaglierà al meglio la proposta come docente.

Se infatti la supplenza come docente è solo temporanea, bisogna riflettere bene sulla convenienza di tale passaggio perché non si torna indietro. Se invece la supplenza sarà al 31 agosto o 30 giugno 2024, la valutazione potrà essere differente.

In sostanza diventano due lavori differenti, non essendoci una normativa che regoli il passaggio da un profilo lavorativo all’altro nell’ambito scolastico.

Si può essere assunti nello stesso anno scolastico come docente e come personale ATA?

È possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purché i contratti siano separati e non contemporanei: “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità” (art.4 comma 3 Regolamento supplenze ATA).

“Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.” [Art. 13 comma 22 dell’OM 112/2022]

Pertanto non è possibile accettare in contemporanea due supplenze afferenti a personale ATA e docente, anche se il servizio viene svolto in giornate non coincidenti, ad es. 6 ore come AA solo il sabato e 9 ore come docente dal Lunedi al Venerdi, perchè la durata dei contratti sarebbe comunque coincidente.

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/il-personale-ata-puo-accettare-supplenza-come-docente-due-casi/, Diventare Insegnanti,supplenze, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.