Il servizio “igienico personale” in Sicilia. Lettera

Il servizio “igienico personale” in Sicilia. Lettera

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Inviata da Gandolfo Giuseppe, in risposta all’articolo “Assistenza alunni con disabilità. Un compito delicato che spetta ai c.s. con la giusta formazione” a firma di Ilenia Culurgioni – La normativa che rappresentate è correttissima, tuttavia il dibattito si “infuoca” quando si parla del servizio c.d. “igienico personale” svolto in Sicilia: i collaboratori scolastici possono svolgere tale mansione su tutto il territorio nazionale oppure ci sono Regioni dove tale competenze spettano agli Enti Locali in quanto vigono leggi differenti rispetto a quelle Statali?

La normativa sopra elencata non affronta tale tematica eppure l’Art. 5 della Costituzione recita “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo”.

Quando lo Stato nel 1977, a seguito delle indicazioni della Commissione Falcucci, aprì le porte della scuola pubblica alle persone con disabilità (fin allora relegate nelle scuole speciali e classi differenziali), occorreva fornire alle scuole una serie di figure assistenziali e una organizzazione al massimo a livello regionale.

L’ex art. 117 della Costituzione prevede che le Regioni hanno potestà legislativa in una serie di materie (elencate nello stesso articolo). Tutte quelle non contemplate in questo elenco, di conseguenza, rimangono di competenza statale. L’Istruzione, non rientrando nelle competenze regionali, abbisogna di delega dello Stato che arriva nel 1977 col DPR n. 616/77 (artt. 42 e 45) e

destinata alle sole Regioni a Statuto ordinario (vedi Legge n. 382/1975).

La Sicilia è una Regione a Statuto speciale dotata di una particolare forma legislativa autonoma e vale ricordare, e non è un dettaglio da poco, che per effetto della XVII norma transitoria e dell’art. 116 della Costituzione italiana le Regioni a Statuto speciale sono state convertite in Leggi Costituzionali della Repubblica: quando parliamo dello Statuto siciliano stiamo

facendo riferimento alla Legge Costituzionale n. 2/1948.

L’ex art. 117 Cost. inoltre prevede che, oltre che nelle materie ivi elencate, le Regioni possono legiferare anche ‘’in altre materie indicate da Leggi costituzionali’’. Con la conversione dello Statuto autonomo siciliano in Legge Costituzionale tutte le materie legislative ivi inserite diventano “altre materie” sulle quali la potestà legislativa è esercitata dalla Regione in quanto norma di rango costituzionale.

La Sicilia senza necessità di delega statale ha legittima potestà legislativa sull’Istruzione secondaria di primo e secondo grado (c.d. legislazione concorrente) (art. 17, lettera d)) ed “esclusiva” in quella primaria (art. 14, lettera r) dello Statuto Speciale/L.C. n. 2/1948) e ribadito nella L.R. n. 10/2019, art. 1, comma 2.

In questa particolare materia la potestà legislativa spetta alle Regioni all’interno di una legge cornice: lo Stato detiene i principi fondamentali (ordinamento degli studi, programmi d’insegnamento, esami di Stato…).

Il Testo Unico sull’Istruzione (d.lgs. n. 297/94) all’art. 76 prevede che “le Regioni a Statuto Ordinario” seguono il DPR n. 616/77 (che è quello narrato nel vostro articolo e che riguarda lo Stato); l’art. 77 prevede che “la Sicilia segue il DPR n. 246/1985”, e infine i successivi artt. 78, 79, 80 e 81 disciplinano il percorso normativo che debbono seguire le altre 4 Regioni a Statuto Speciale, che non sono oggetto del nostro dibattito.

Come si evince dal Testo Unico sull’Istruzione lo Stato e ognuna delle 5 Regioni a Statuto Speciale seguono dei percorsi legislativi differenti.

L’esposizione normativa fatta da voi è quella che, nel tempo, ha creato la c.d. “norma statale” puntuale nella sua esplicazione ma che, comunque, non riguarda la Sicilia.

L’art. 127 della Costituzione prevede che “una Regione non può sconfinare né nel territorio legislativo statale né in quello di un’altra Regione, così come lo Stato non può “invadere” il territorio legislativo di pertinenza delle Regioni.’’

Voler applicare la c.d. “norma statale” in Sicilia equivale a violare la legislazione di una Regione specialmente a Statuto Speciale.

Il DPR n. 246/85, seguito dalla Sicilia, prevede, all’art. 1: “Nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonché in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l’assistenza universitaria, sono esercitate dall’amministrazione regionale a norma dell’art. 20 ed in relazione all’art. 14, lettera r), e all’art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione siciliana.’’

Il DPR n. 246/85 rappresenta la ‘’norma di attuazione dello Statuto siciliano’’ in materia di ‘’Istruzione’’ e ‘’assistenza scolastica’’ (inclusa l’assistenza agli studenti con disabilità). Tali norme emanate con Decreto del Presidente della Repubblica occupano una posizione del tutto peculiare nell’ambito della gerarchia delle fonti, incontrando il solo duplice limite del rispetto dello Statuto e della Costituzione. Definite dalla Corte costituzionale come ‘’ordinarie norme aventi forza di

legge’’ esse prevalgono sulla stessa legge statale, in ragione del carattere ’’riservato e separato’’ che lo Statuto speciale attribuisce a tale fonte. Gli schemi di decreti legislativi che recepiscono le norme di attuazione, una volta istruiti e licenziati dalla Commissione paritetica, vengono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, promulgati dal Presidente della Repubblica e trasmessi al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Questo è il motivo per cui Stato e Regione siciliana seguono due percorsi legislativi differenti.

Come si evince tale peculiarità non è una concessione del legislatore ma è previsto dalla Costituzione.

A tutela della legislazione delle Regioni autonome il legislatore nazionale ha inserito nel d.lgs. n. 66/2017 l’art. 17 che prevede “Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.

Il dettato normativo vigente in Sicilia, che è stato creato nel 1981 con L.R. n. 68/81 e che giungerà intatta nell’ultima modifica operata con la L.R. n. 10/2019, prevede che tutte le mansioni, specialistiche e non, debbono essere operate da personale fornito dagli Enti Locali (appositamente formato OSA/OSS o titoli equipollenti) ed è indirizzato a tutti i disabili della scuola, gravi e non (vedi artt. 1, 2 e 10).

Come si evince la normativa siciliana non è vincolata all’accordo contrattuale del collaboratore scolastico. Per altro la legge n. 107/15 prevede che ”Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge” (vedi art. 1, comma 196), né tantomeno può seguire la nota del MIUR n. 3390/2001 in quanto una “nota”, non essendo atto legislativo, secondo la gerarchia delle fonti vigente nel nostro ordinamento non può in nessun caso contrastare una legge in quanto, quest’ultima, fonte primaria del diritto.

Vale ricordare che l’art. 9 del DPR n. 246/1985 prevede che “negli uffici periferici del MIUR (USR e Provveditorati) il personale ivi in servizio, nello svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione ha l’obbligo di seguire le direttive dell’Amministrazione regionale”. (Vedi art. 620, d.lgs. n. 297/1994).

Per questo motivo la Sicilia è l’unica Regione ad utilizzare personale esterno alla scuola il quale, sull’assistenza scolastica ai disabili, non ha nessun titolo per operare in quanto personale statale e lo Stato, in Sicilia, ‘’non può invadere la legislazione regionale’’.

Per completezza di informazione è doveroso chiarire che in Sicilia il dibattito è ancora aperto in quanto la Regione ha chiesto parere consultivo al CGA trasformando il servizio igienico personale in Servizio Integrativo Aggiuntivo e Migliorativo autorizzando l’uso dei collaboratori scolastici per assistere gli studenti con forme lievi di disabilità nonostante il ‘’corposo’’ dettato normativo vigente disponga diversamente. Ma questa è un’altra storia.

Assistenza alunni con disabilità: un compito delicato che spetta ai collaboratori scolastici con la giusta formazione. La normativa

, 2022-11-30 20:32:00, Inviata da Gandolfo Giuseppe, in risposta all’articolo “Assistenza alunni con disabilità. Un compito delicato che spetta ai c.s. con la giusta formazione” a firma di Ilenia Culurgioni – La normativa che rappresentate è correttissima, tuttavia il dibattito si “infuoca” quando si parla del servizio c.d. “igienico personale” svolto in Sicilia: i collaboratori scolastici possono svolgere tale mansione su tutto il territorio nazionale oppure ci sono Regioni dove tale competenze spettano agli Enti Locali in quanto vigono leggi differenti rispetto a quelle Statali?
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