ServizioLa sentenza
Il Tar Lazio fa chiarezza: così si restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti alle selezioni e si contraddice il principio del reclutamento in base al merito
di Pietro Alessio Palumbo
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Con la recente sentenza 4188/2022 il Tar Lazio ha rammentato che è illegittima la normativa secondo cui non può partecipare al concorso per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. In tal modo si restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali e si contraddice il principio del reclutamento dei docenti in base al merito.
Esclusione irrazionale
A ben vedere come chiarito anche dalla Corte Costituzionale è irrazionale prevedere l’esclusione dai concorsi in presenza della circostanza “eccentrica” fondata sulla durata del contratto e sulla natura del datore di lavoro, ossia su criteri non meritocratici e, quindi, non funzionali allo scopo di selezionare le migliori professionalità, al quale le procedure concorsuali dovrebbero essere sempre preordinate. Né lo “spirito” dell’esclusione può essere ravvisato nella finalità di assorbimento del “precariato storico”, atteso che tale finalità può essere adeguatamente perseguita e si esaurisce con il piano straordinario di assunzioni dal quale è appositamente escluso il personale insegnante già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato.
La selezione
D’altra parte, la finalità di riassorbire tempestivamente il vecchio precariato risulta contraddetta dall’inesistenza di un’analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola privata paritaria e per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, già abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze ministeriali o di altre amministrazioni. Anzi, l’ammissione ai concorsi dei docenti di ruolo della scuola pubblica potrebbe non arrecare sostanziali svantaggi nell’allocazione delle risorse lavorative. È necessario infatti tenere conto che l’assunzione dei predetti docenti in una “nuova” e diversa posizione lavorativa “libera” la posizione precedentemente ricoperta, che pertanto può essere assegnata ad altri insegnanti.
, 2022-05-29 10:02:00, Il Tar Lazio fa chiarezza: così si restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti alle selezioni e si contraddice il principio del reclutamento in base al merito, di Pietro Alessio Palumbo