Imbrattò i muri della città con 60 scritte contro la docente del figlio bocciato: luomo sarà processato

Imbrattò i muri della città con 60 scritte contro la docente del figlio bocciato: luomo sarà processato

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Finisce a processo l’uomo che aveva riempito il centro storico di Arezzo con almeno 60 scritte offensive nei confronti di una professoressa del figlio che aveva bocciato.

La vicenda risale al 2019, dunque prima dell’emergenza covid, quando il 59enne, decise di imbrattare i muri per insultare la prof del figlio. Oggi, dopo quasi 3 anni, deve rispondere di imbrattamento aggravato e diffamazione davanti al tribunale di Arezzo, riporta l’Ansa.

Nello specifico, i muri dei palazzi aretini si riempiono di scritte in cui la prof apparve con tanto di cognome, accompagnato da epiteti irripetibili, anche a sfondo sessuale, riporta Il Corriere Fiorentino.

Il marito dell’insegnante provò a girare tutta Arezzo per cancellare le 60 scritte che riguardavano la moglie.

Il protagonista ha ammesso le proprie responsabilità e spiegato le motivazioni del suo gesto, spiegando che “dopo la bocciatura mio figlio ha cambiato scuola e lì ha preso subito un bellissimo voto dimostrando di essere preparato“, ha spiegato il padre.

Ecco, spiega il padre, da lì sarebbe scaturita la rabbia contro la docente che, secondo l’uomo, avrebbe avuto un comportamento persecutorio verso suo figlio.

Il caso è stato aggiornato al 24 febbraio. 

Il docente è un pubblico ufficiale

Uno dei passaggi che anche Orizzonte Scuola spesso sottolinea è che l’insegnante, nel momento in cui esercita la sua funzione, e cioè quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. L’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.

Cosa è previsto dal Codice Penale

L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti. Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.

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