Immissioni in ruolo 2023, docente con partita IVA può sottoscrivere contratto o deve prima chiuderla?

Immissioni in ruolo 2023, docente con partita IVA può sottoscrivere contratto o deve prima chiuderla?

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Avviate le operazioni di immissioni in ruolo, gli interessati si pongono numerosi dubbi tra cui quelli relativi allo svolgimento di un altro lavoro. E’ possibile sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato (o determinato), pur avendo una partita IVA?

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Rispondiamo al quesito di un nostro lettore, ricordando dapprima sinteticamente il regime delle incompatibilità per il personale docente, che riguarda in generale i dipendenti pubblici, i quali hanno il dovere di esclusività nei confronti della PA.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è costituita da: DPR n. 3/1957 e D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94. A tali disposizioni normative, si aggiungono alcune note pubblicate dagli USR, ove gli stessi forniscono pareri interpretativi in merito, come ad esempio la nota dell’USR Sicilia del 23/08/2021, la nota dell’USR Campania del 01/09/2022 e quella dell’USR Piemonte del 26/08/2022.

Tipologie di incompatibilità

In base alla succitata normativa, è possibile distinguere le seguenti tipologie di incompatibilità:

  1. assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
  2. relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

Queste, nello specifico, le attività incompatibili, quelle che si possono svolgere dietro autorizzazione del DS e quelle liberalizzate:

Tipologie incompatibilità: scarica tabella in PDF

Sottoscrizione contratto

Come si legge nella note di diversi USR (vedi sopra), nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo determinato o indeterminato, il docente deve essere libero da ulteriori impieghi e non può superare l’eventuale incompatibilità con l’aspettativa per svolgere un diversa esperienza lavorativa, di cui all’articolo 18 del CCNL 2007 e che può essere concessa solo nell’ambito di un rapporto di impiego già validamente costituito (prima si firma il contratto, in assenza di cause di incompatibilità e poi si può chiedere e ottenere l’assegnazione).

Quanto allo svolgimento dell’attività libero-professionale (rientrante nelle incompatibilità condizionate all’autorizzazione del dirigente scolastico), il docente interessato è tenuto a comunicarlo immediatamente al dirigente scolastico e a chiedergli contestualmente la relativa autorizzazione, come sostenuto anche dal Prof. Paolo Pizzo, esperto di normativa scolastica e componente della segreteria nazionale della UIL Scuola.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Ho una partita IVA aperta; nel caso avrò la chiamata per l’immissione in ruolo immissione in ruolo sul sostegno la devo chiudere? 

No, come detto sopra, considerato che la partita IVA è legato allo svolgimento della libera professione, dovrà comunicarlo immediatamente al dirigente scolastico, ai fini della prevista autorizzazione. L’attività svolta con partita IVA le sarà autorizzata, a condizione che non si ponga in conflitto di interesse con l’attività di insegnamento. Il dirigente scolastico, nello specifico, verificherà:

  • se l’espletamento dell’attività, anche in via solo ipotetica o potenziale, confliggere con gli interessi dell’amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;
  • la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (l’incarico dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente medesimo, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza il quale dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta;
  • l’occasionalità o saltuarietà ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro;
  • la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;
  • specificità attinenti alla posizione del dipendente richiedente l’autorizzazione medesima (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari a suo carico o note di demerito in relazione all’insufficiente livello di rendimento);
  • corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato.

Approfondisci

NB: quanto detto in merito alle incompatibilità e all’autorizzazione del dirigente vale anche per assunzioni a tempo determinato.

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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