Immissioni in ruolo, assunzione da straordinario e poi da ordinario? Occhio alla tempistica di cancellazione dalle graduatorie e alle novità

Immissioni in ruolo, assunzione da straordinario e poi da ordinario? Occhio alla tempistica di cancellazione dalle graduatorie e alle novità

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Il docente, assunto da concorso straordinario bis, può lasciare il ruolo ottenuto per essere assunto da concorso ordinario?

Rispondiamo al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima l’articolazione del concorso straordinario bis e le disposizioni relative alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Concorso straordinario bis

La procedura, di cui fa parte il concorso straordinario bis, si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso  (già effettuato);
  • graduatorie di merito;
  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

Dunque, l’assunzione e la conferma in ruolo, con conseguente acquisizione dell’abilitazione (per coloro i quali non ne siano in possesso), avvengono l’anno successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova (ricordiamo che i posti non attribuiti nel corrente anno scolastico, saranno effettuate nel 2023/24, come previsto dal decreto Milleproroghe). In caso di negativa valutazione ovvero di rinvio, l’anno di prova va ripetuto, mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso universitario comporta la decadenza dalla procedura con conseguente impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Disposizioni attuali

L’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94 [comma 3-bis introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019)] dispone che i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo (ad eccezione delle GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo). Nello specifico, gli interessati sono cancellati da: GM di concorsi straordinari; GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo; GaE; GPS; Graduatorie di istituto. Non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-12; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-11 e A-12; viene cancellato dalla GM A-12, resta invece nella GM A-11).

Quanto alla tempistica, la cancellazione dalle summenzionate graduatorie avviene all’esito positivo dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo, effettuata l’a.s. successivo a quello di assunzione a tempo indeterminato. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova)sono stati cancellati dalle graduatorie di cui sopra nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella nota del 26/05/2022, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23. Dunque, la decadenza dalle graduatorie, stando alla predetta nota ministeriale, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. Così, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie). Da sottolineare, però, che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati, impedendo loro di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro (mai avvenuto o di cui non abbiamo notizia alcuna) al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione.

Evidenziamo, infine, che, relativamente alla cancellazione degli immessi in ruolo dalle varie graduatorie di assunzione, è presente un’altra disposizione, tuttora vigente e contenuta nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (relativo alla scuola secondaria) che, diversamente da quanto detto sopra, prevede la cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto … Dunque, tale disposizione è più rigida di quella sopra riportata (art. 399/3-bis del D.lgs. 297/94), non permettendo la permanenza nelle GM di procedura diverse da quella di immissioni in ruolo.

Modifiche 

Nel decreto PA, approvato in Consiglio dei Ministri e di cui conosciamo ancora solo la bozza in entrata e non il testo approvato definitivamente, potrebbe contenere un provvedimento che chiarisce quanto sopra evidenziato. Infatti, nella predetta bozza in entrata, così leggiamo:

13. All’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: …; b) il comma 3-bis è abrogato.

Dunque, abrogando il comma 3bis dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in merito alla cancellazione delle graduatorie, rimarrebbe in vigore il solo art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 che così recita:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova 

Stando alla lettera di tale disposizione, qualora mantenuta nel testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri, il docente che supera l’anno di prova è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Come detto sopra, tale disposizione è più rigida della precedente (art. 399/3bis del D.lgs. 297/94), secondo cui è possibile permanere nelle GM di concorsi ordinari relativi a procedure diverse da quella di assunzione (ossia se inclusi in GM di concorsi ordinari relativi ad un posto/classe di concorso diversa da quella di immissione in ruolo). La nuova disposizione, invece, prevede la cancellazione da tutte le GM (oltre che dalle GI e GaE), a prescindere se sia diversa o meno da quella di assunzione [Da sottolineare che la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto, ma non indica esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi poter accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Solo il ministero potrà dissipare tale dubbi].

Inoltre, stando sempre alla lettera della disposizione normativa, conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie, sembrano dover avvenire contestualmente.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Ho partecipato al concorso ordinario 2020 ed al concorso straordinario bis nel 2022 per la stessa classe di concorso (A060) in due regioni diverse (rispettivamente Sicilia e Puglia). Il concorso straordinario si è concluso ad Agosto 2022 mentre la graduatoria del concorso ordinario è stata pubblicata il 28/03/2023. In questo momento sono assunta a tempo determinato (con anno di formazione e prova) in quanto rientrante nei posti messi a bando del concorso straordinario. Rientro anche nei posti messi a bando del concorso ordinario. Potrò lasciare il posto in Puglia e prendere il posto in Sicilia? Quali sono i passi da fare per essere sicura di avere il ruolo dal concorso ordinario (e rientrare così in Sicilia)?

Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che la stessa, una volta confermata in ruolo, va cancellata dalla GM dell’ordinario del 2020 (questo, a prescindere se verrà introdotta o meno la nuova disposizione, in quanto trattasi di GM – ordinario 2020 – relativa alla medesima procedura (classe di concorso) di assunzione (A-60). Il fatto di poter eventualmente accettare il ruolo dall’ordinario 2020, pertanto, dipenderà esclusivamente dalla tempistica di cancellazione: in caso si seguano le indicazioni della succitata nota del Ministero del 26 maggio 2022, la nostra lettrice dovrebbe poter partecipare alle assunzioni per l’a.s. 2023/24, in quanto dovrebbe essere cancellata nel corso del predetto anno, in vista delle assunzioni per l’a.s. 2024/25 (usiamo sempre il condizionale per quanto detto sopra, in merito alle decisioni dei vari ATP); viceversa, qualora entri in vigore la nuova disposizione, si devono attendere nuove indicazioni ministeriali, poiché alla lettera sembra che cancellazione e conferma in ruolo debbano avvenire contemporaneamente, ma ciò va confermato dal MIM.

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