I docenti, che superano ovvero hanno superato le prove del concorso ordinario scuola secondaria 2020, conseguono l’abilitazione all’insegnamento. L’abilitazione si mantiene anche rinunciando all’eventuale immissione in ruolo?
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Sono una docente di sostegno di ruolo nella scuola secondaria di I grado. Ho superato il concorso ordinario 2020 per la A-23 e sono in posizione utile per l’immissione in ruolo (in tale classe di concorso): sono stata convocata dall’USR per la presentazione dell’istanza per la scelta della provincia-classe di concorso. Non sono interessata alla nuova immissione in ruolo, in quanto ho partecipato al concorso per la predetta A-23 per incrementare il mio punteggio e ottenere l’abilitazione. Cosa succede se rinuncio al ruolo? Posso rinunciare successivamente? Rinunciando al ruolo, perdo l’abilitazione?
Prima di rispondere alla nostra lettrice, ricordiamo sinteticamente come si svolge la procedura per le immissioni in ruolo ordinarie, le graduatorie di assunzione nella scuola secondaria, cosa devono fare gli interessati ai fini della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e cosa prevede il bando del concorso ordinario 2020 in merito al conseguimento dell’abilitazione.
Procedura
La procedura per le immissioni in ruolo ordinarie, che avvengono attingendo da GaE e GM concorsuali, è informatizzata e prevede due fasi, nell’ambito delle quali gli interessati sono chiamati a presentare due distinte domande:
- Fase 1: domanda per la scelta, in ordine di preferenza, degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto; all’esito di tale istanza
- Fase 2: domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle sedi/scuole in cui essere assegnati, da parte degli aspiranti che hanno avuto assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto.
Evidenziamo che:
- per la prima istanza, è convocato un numero di aspiranti maggiore rispetto ai posti da assegnare, in modo da far fronte ad eventuali rinunce nell’ambito della stessa procedura informatizzata;
- gli aspiranti chiamati a presentare la seconda domanda sono, in pratica, già individuati quali destinatari della nomina in ruolo, in quanto con tale istanza sceglieranno soltanto la sede/scuola.
Graduatorie di assunzione
Le graduatorie di assunzione, ai fini delle immissioni in ruolo ordinarie, sono le GaE (da cui si attinge per il 50% dei posti da assegnare) e le GM concorsuali (da cui si attinge per il restante 50% dei posti da assegnare). Le GM da cui si attinge per la scuola secondaria, con le relative percentuali di posti ad esse spettanti, sono … Leggi qui (la parte relativa alle predette assunzioni ordinarie).
Rinuncia al ruolo
Gli aspiranti, in posizione utile per l’immissione in ruolo (quindi convocati per la presentazione della prima istanza) e non interessati alla medesima, devono presentare la prima delle due domande sopra riportate, al fine di esprimere la propria volontà di non voler partecipare alla procedura. Infatti, chi non presenta l’istanza ed è in posizione utile, avrà comunque assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto.
Pertanto, per evitare di comunicare la propria rinuncia all’USR successivamente alla presentazione della domanda e sottrarre disponibilità agli aspiranti interessati al ruolo, è opportuno presentare la domanda e rinunciare tramite la medesima.
La rinuncia, comunque, può essere effettuata:
- tramite la presentazione della domanda online (la prima o la seconda);
- successivamente all’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento;
- successivamente all’assegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento.
Ricordiamo che la rinuncia al ruolo comporta la cancellazione dalla sola specifica graduatoria per cui si è rinunciato.
Abilitazione concorso
Il DD n. 499/2020, come anche il decreto di modifica (DD n. 23/2022), prevedono che i partecipanti al concorso, che superano le prove con il punteggio minimo previsto, conseguono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di partecipazione:
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del Decreto
Legislativo, costituisce ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
La disposizione sopra riportata, dunque, prevede che l’abilitazione è conseguita in seguito al superamento delle prove concorsuali, senza porre nessun’altra condizione (quindi è riconosciuta non solo ai vincitori, ma anche agli idonei, che adesso devono entrare anche in graduatoria, in seguito alla disposizione di cui al DL 36/2022). Sarà l’USR responsabile della procedura ad attestarne il conseguimento.
Risposta al quesito
Alla luce di quanto sopra riportato, rispondiamo alle domande poste dalla nostra lettrice, docente già di ruolo e in posizione utile per una nuova assunzione dalle GM del concorso ordinario scuola secondaria 2020:
D. Cosa succede se rinuncio al ruolo?
R. Sarà cancellata dalla GM A-23, per la quale ha rinunciato.
D. Posso rinunciare successivamente?
R. La rinuncia, come detto sopra, può essere effettuata sia con la prima domanda che successivamente al di fuori della procedura online, tuttavia, per i docenti già di ruolo la situazione è diversa rispetto agli aspiranti non ancora di ruolo. I docenti già assunti a tempo indeterminato, come la nostra lettrice, che intendono mantenere l’attuale ruolo, devono esprimere la rinuncia già in fase di presentazione dell’istanza per la scelta delle province-classe di concorso/tipo di posto. Questo perché, qualora destinatari di una nuova nomina (tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto), verrebbero cancellati dall’attuale ruolo, come indicato dall’USR Veneto nell’Avviso di convocazione degli aspiranti per la presentazione della predetta istanza:
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line.
Dunque la nostra lettrice, deve accedere all’istanza ed esprimere la propria rinuncia, cliccando sull’icona rappresentante il cestino, in corrispondenza di tutte le province e classi di concorso di partecipazione. Al riguardo, leggi la nostra guida per immagini
D. Rinunciando al ruolo, perdo l’abilitazione?
R. No, una volta conseguita, l’abilitazione non si “perde”. Come detto sopra, infatti, l’unica condizione per conseguirla è il superamento delle prove concorsuali e non c’è alcun legame tra abilitazione e assunzione in ruolo.
La consulenza
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, 2022-07-20 14:00:00, I docenti, che superano ovvero hanno superato le prove del concorso ordinario scuola secondaria 2020, conseguono l’abilitazione all’insegnamento. L’abilitazione si mantiene anche rinunciando all’eventuale immissione in ruolo?
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