I docenti neoassunti in ruolo saranno sottoposti al vincolo triennale nella scuola di titolarità, derogato per alcuni movimenti. Ripercorriamo la normativa di riferimento, indichiamo la durata del vincolo e i movimenti per i quali è derogato, nonché la sua durata. Naturalmente ci riferiamo alla normativa vigente, al netto di possibili modifiche.
Premettiamo che il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità è applicato ai docenti assunti tramite la procedura ordinaria di immissione in ruolo e la Call veloce. Questo perché gli aspiranti, partecipanti alle assunzioni da GPS sostegno prima fascia e da concorso straordinario-bis, avranno nell’a.s. 2022/23 un contratto a tempo determinato che sarà trasformato a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24.
Vincolo permanenza: normativa di riferimento
Sul vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, previsto dal D.lgs. n. 297/94 (articolo 399, comma 3) sono intervenuti, nel tempo, diversi provvedimenti legislativi:
- DL 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159
- DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106
- DL 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25
- DL 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51
1. L’articolo 1, comma 17 octies, del DL n. 126/2019, modificando il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. n. 297/94, ha introdotto il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità:
- a decorrere dall’a.s. 2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità. Il blocco non si applica al personale in soprannumero o esubero e a quello di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’aggiornamento periodico delle GaE.
2. L’articolo 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021:
- ha ridotto il vincolo succitato, previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, da cinque a tre anni;
- è intervenuto sull’articolo 13, comma 3 del D.lgs. n. 59/2017, riducendo il vincolo, specificatamente previsto per i docenti della scuola secondaria, da cinque a tre anni; in base a tale disposizione, riordiamolo, il docente è tenuto a rimanere nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per tre anni (uno di prova + altri due).
3. L’articolo 19, comma 3-sexies, del DL n. 4/2022 ha modificato l’articolo 13/3 del D.lgs. n. 59/2017, prevedendo che:
- Il personale docente, soggetto al blocco triennale nella scuola di titolarità, può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Tale ultima modifica crea una disparità di trattamento tra i docenti della scuola secondaria, che durante il blocco triennale possono presentare le succitate domande e accettare i succitati incarichi di supplenza, e quelli della scuola dell’infanzia e primaria che, al contrario, nel corso dei tre anni di vincolo, non possono “muoversi” dalla scuola di titolarità. Tale disparità è stata superata dal DL n. 21/2022, che ha armonizzato l’intera disciplina in materia.
4. L’articolo 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022 ha sostituito il già modificato comma 3 dell’art. 399 del D.lgs. 297/94, che adesso così dispone:
- Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
Evidenziamo che l’articolo 13 del D.lgs. 59/17 non ha un comma 5 e, considerato la materia di cui trattasi, il comma di interesse è il n. 3.
Conseguentemente a quanto sopra riferito, i docenti di tutti i gradi di istruzione sono soggetti al vincolo previsto dall’art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022, decreto legislativo (n. 59/2017) cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022.
Vincolo triennale e deroghe
Alla luce della sopra citata normativa:
- i docenti immessi in ruolo sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero;
- il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
- durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
Neoassunti 2022/23: cosa possono fare e cosa no
In definitiva, i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23 (come quelli assunti dall’a.s. 2020/21), durante il periodo di vigenza del blocco triennale:
– possono:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità;
- accettare incarichi di supplenza al 30/06 o al 31/08, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007;
non possono:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale;
- presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale.
Quando scatta il vincolo triennale
Il vincolo triennale per i neoassunti a.s. 2022/23 può scattare già dal predetto anno scolastico ovvero dall’a.s. 2023/24 (lo stesso dicasi per gli assunti nel 2021/22, per i quali il vincolo è scattato nel predetto anno oppure scatterà dall’a.s. 2022/23). Ciò in relazione all’acquisizione della scuola di titolarità.
Infatti, il CCNI sulla mobilità 2022/25, considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, ha previsto una specifica disposizione per i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, senza comunque modificare il vincolo di permanenza suddetto (ma facendolo, eventualmente, slittare di un anno).
Alla luce della disposizione contrattuale, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:
- scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
- scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
- scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.
Qui il nostro speciale sulle immissioni in ruolo a.s. 2022/23
, 2022-08-09 09:18:00, I docenti neoassunti in ruolo saranno sottoposti al vincolo triennale nella scuola di titolarità, derogato per alcuni movimenti. Ripercorriamo la normativa di riferimento, indichiamo la durata del vincolo e i movimenti per i quali è derogato, nonché la sua durata. Naturalmente ci riferiamo alla normativa vigente, al netto di possibili modifiche.
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