Immissioni in ruolo docenti 2023, Call veloce ordinaria dal 27 luglio: chi partecipa, quando e come. Vincolo triennale e deroghe

Immissioni in ruolo docenti 2023, Call veloce ordinaria dal 27 luglio: chi partecipa, quando e come. Vincolo triennale e deroghe

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Al termine delle operazioni di immissioni in ruolo ordinarie da GaE e Concorsi nella regione/provincia di inclusione in graduatoria, si svolge la Call veloce. In cosa consiste e come vi si partecipa.

Immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2023/24

Le immissioni in ruolo ordinarie si svolgono in modalità informatizzata e gli aspiranti inclusi in GaE e GM presentano due distinte istanze: scelta provincia e scelta sede (seguire le indicazioni degli Uffici scolastici).

Immissioni in ruolo docenti 2023, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE]

Terminato questo primo step, con l’assegnazione della sede ai docenti destinatari di nomina in ruolo, in caso residuino posti vacanti e disponibili, si svolge la procedura “per chiamata”, la cosiddetta Call Veloce, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie.

Il Ministero ha già pubblicato l’AVVISO in cui indica le date in cui si svolgeranno le due Call Veloci previste per l’anno scolastico 2023/24.

  • call veloce ordinaria da GaE e Concorsi tra giovedì 27 luglio 2023 ore 9.00 e lunedì 31 luglio 2023 ore 12.00
  • call veloce straordinaria dopo lo scorrimento di GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo per aspiranti inseriti a pieno titolo tra mercoledì 9 agosto 2023 ore 9.00 e venerdì 11 agosto 2023 ore 9.00

Call veloce: come

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

All’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del portale Polis Istanze on line.

Call Veloce ordinaria: chi partecipa

La procedura è disciplinata dal DM n. 25/2020, attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, commi 17-17 septies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019), disposizioni richiamate entrambe nell’allegato A alle immissioni in ruolo 2023/24.

In base a tali disposizioni:

  • la procedura riguarda i soggetti inseriti in GaE e GM, che partecipano in una regione diversa da quella di inclusione nelle predette graduatorie;
  • i docenti GaE possono partecipare alla procedura anche in province diverse della stessa regione in cui è ubicata la provincia di inclusione nelle predette graduatorie ad esaurimento (esempio: docente incluso in GaE in provincia di Agrigento; può presentare domanda per le altre province della Sicilia); gli aspiranti inclusi nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono una sola regione;
  • i docenti suddetti possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza, per una o più province di una sola regione;
  • non possono presentare domanda i docenti già di ruolo ovvero già destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento (così, ad esempio, se sono stato individuato per l’immissione in ruolo a.s. 2023/24 nella provincia/regione di inclusione in GaE e GM e rifiuto, non posso poi partecipare alla Call Veloce);

– la domanda si presenta in modalità telematica (tramite Istanze Online), indicando:

  • la regione di partecipazione;
  • la provincia o le province di destinazione esclusivamente nell’ambito della regione scelta;
  • le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura;
  • nel caso di scelta di più province di partecipazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
  • in caso di un’unica provincia di partecipazione, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
  • la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.

– punteggio, precedenze e preferenze, con cui gli aspiranti parteciperanno alla procedura, sono quelli già posseduti dagli stessi nelle graduatorie di provenienza, già registrati al sistema informativo, visualizzati e salvati nella base dati dell’istanza;

– le domande si presentano nelle date indicate dall’AVVISO del Ministero

– presentate le istanze, gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi suddetti e suddivisi in base alla graduatoria di provenienza (ossia un elenco per i docenti GaE e uno per i docenti delle GM; elenchi naturalmente diversi per posto/classe di concorso);

– le assunzioni sono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% dalle GM (in caso di posti dispari, questo viene attribuito alle GM). Qualora gli elenchi GaE non contengano un numero sufficiente di aspiranti per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle GM e viceversa.

– l’ordine di assunzione dalle GM è il seguente:

  • graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
  • graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
  • graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

– in caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata.

– in caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi;

– al termine della procedura, gli elenchi summenzionati cessano di avere efficacia.

Vincolo triennale

Per completezza di informazione, ricordiamo che anche i docenti assunti tramite Call veloce sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Approfondisci

A questa disposizione bisogna aggiungere le novità inserite nell’Ipotesi di Contratto 2019/21, che diventeranno operative alla sottoscrizione definitiva

Mobilità docenti: il vincolo triennale entra nel Contratto. Alcune deroghe, tra cui possibilità di trasferimento per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver

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DM 25/2020

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