Il docente, che assiste il genitore con grave disabilità, può scegliere la sede con priorità, ricorrendone le previste condizioni. Assunti da concorso: condizioni e documentazione da allegare all’istanza.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono vincitrice di concorso ordinario 2020 Lombardia e ho la madre (non convivente) nel frattempo riconosciuta disabile dall’INPS (intendo riconosciuta disabile dopo il 31/07/2020). Posso avere diritto alla precedenza nella scelta della sede? Che documenti devo presentare e a chi?
Rispondiamo alla nostra lettrice che potrà fruire della precedenza nella scelta della sede, ricorrendone le previste condizioni.
Precedenza scelta sede
Ricordiamo che le operazioni di immissioni in ruolo si svolgono ormai in modalità informatizzata, articolandosi in due fasi, per ciascuna delle quali gli aspiranti presentano un’apposita istanza:
- Fase 1: gli aspiranti “convocati” presentano, tramite Istanze Online, la domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle province-classe di concorso/tipo di posto di partecipazione
- Fase 2: gli aspiranti, che hanno avuto assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto all’esito della prima istanza, presentano la domanda per la scelta della sede, sempre tramite Istanze Online
Le precedenze di cui alla legge n. 104/92, come leggiamo nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23, si applicano nella seconda fase della procedura, quella in cui gli aspiranti, individuati quale destinatari di nomina a tempo indeterminato, in seguito all’attribuzione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, sono chiamati a scegliere la sede/scuola in cui essere assegnati. La sede/scuola viene attribuita con priorità agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (docenti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili; coniuge; genitore).
La precedenza, leggiamo sempre nelle summenzionate istruzioni operative, è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo (CCNI 2022/25). Ecco quali (art. 13/1 del CCNI 2022/25):
- il personale disabile, di cui all’art. 21 e all’art. 33/6 della legge 104/92, fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza …
- il personale che assiste soggetto con grave disabilità (figlio ovvero fratello/sorella; tutela legale; coniuge, genitore) beneficia della precedenza all’interno e per la provincia comprendente il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile …
Considerato che le precedenze sono riconosciute alle condizioni sopra riportate, le medesime si possono applicare, nell’ambito delle operazioni di immissione in ruolo-assegnazione della sede, ai soli aspiranti assegnati nella provincia in cui è ubicato il comune di residenza del medesimo aspirante con disabilità (in caso di docente con disabilità personale) ovvero il comune di residenza/domicilio del figlio, fratello/sorella, coniuge, genitore (tutela legale) con grave disabilità (in caso di assistenza). Infatti:
- il docente con disabilità assegnato nella provincia di residenza, potrà ottenere con priorità la sede nel comune in cui risiede o in uno viciniore (in caso di assenza di posto nel comune di residenza o di altro docente con precedenza “superiore”);
- il docente, che assiste uno dei soggetti con grave disabilità sopra elencati, assegnato nella provincia di residenza/domicilio dell’assistito, potrà ottenere con priorità la sede nel comune in cui risiede ovvero è domiciliato l’assistito oppure in uno viciniore (in caso di assenza di posto nel comune di residenza/domicilio dell’assistito o di altro docente con precedenza “superiore”);
- il docente con disabilità assegnato in una provincia diversa da quella di residenza non potrà esercitare la precedenza, in quanto deve scegliere le sedi nell’ambito della sola provincia assegnata; analogamente, il docente che assiste soggetto con grave disabilità, assegnato in una provincia diversa da quella di residenza/domicilio dell’assistito, non potrà esercitare la precedenza, dovendo scegliere le sedi nella sola provincia assegnata.
Dunque, la nostra lettrice potrà fruire della precedenza nella scelta della sede nel solo caso in cui venga assegnata nella provincia in cui è domiciliata la madre.
Documentazione da presentare
Qualora la lettrice sia assegnata nella provincia succitata (quella di domicilio della madre) e quindi indicherà nella domanda per l’assegnazione della sede di fruire della precedenza, dovrà allegare alla predetta istanza online la seguente documentazione:
- la certificazione di disabilità dell’assistito, che deve avere carattere permanente; inoltre nella certificazione deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza globale e permanente;
- la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rapporto di parentela con il soggetto assistito;
- la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il soggetto con disabilità non è ricoverato a tempo pieno;
- la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il carattere permanente, continuativo e globale dell’assistenza;
- la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il domicilio dell’assistito;
- documentazione che attesti l’impossibilità del coniuge a provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante di aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001.
Conclusioni
In definitiva la nostra lettrice, potrà fruire della precedenza nella scelta delle sede, solo se sarà assegnata, con la prima delle due istanze da presentare, nella medesima provincia di domicilio della mamma (che deve avere una certificazione di grave disabilità permanente). In tal caso, nella seconda istanza dovrà dichiarare di fruire della precedenza in questione e allegare la summenzionata documentazione.
NB: qualora nelle istruzioni operative, relative alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, vi fossero dei cambiamenti, li comunicheremo immediatamente.
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