Immissioni in ruolo docenti 2023, domanda Fase 2: importante la sezione Scelta comune. A cosa serve

Immissioni in ruolo docenti 2023, domanda Fase 2: importante la sezione Scelta comune. A cosa serve

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Le operazioni di immissioni in ruolo 2023/24 sono ormai entrate nel vivo e diversi USR hanno convocato gli interessati per la compilazione della seconda domanda, ai fini della scelta sede. Sezione “Scelta comune”: perché va compilata.

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Domande immissioni in ruolo

Per partecipare alle operazioni di immissioni in ruolo ordinarie, gli aspiranti inclusi in GaE e GM presentano due distinte istanze, previa convocazione da parte degli USR, nell’ordine:

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, a partire dal 10 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza); Cosa indicare nello specifico nella domanda
  2. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”,  a partire dal 17 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza). Cosa indicare nello specifico nella domanda

Chi è convocato per la prima domanda e chi per la seconda (caratteristiche AVVISI USR) – Cosa succede se non si presenta l’istanza

Evidenziamo che:

  • gli aspiranti convocati per presentazione della seconda domanda hanno ormai la certezza dell’immissione in ruolo, considerato che hanno avuto assegnata la provincia e l’insegnamento di assunzione, all’esito della prima domanda, come indicato anche nella pagina dedica del MIM: L’aspirante individuato su una specifica provincia e uno specifico insegnamento riceverà sicuramente un’assegnazione su una specifica sede scolastica, ad eccezione dei docenti che decidano di esprimere rinuncia per l’individuazione ricevuta;
  • chi non presenta la seconda istanza (come anche la prima) avrà assegnata una sede d’ufficio, dopo gli aspiranti che hanno prodotto regolare domanda.

La seconda domanda si compone delle seguenti sezioni: Dati personali; Preferenze Sede; Scelta Comune; Tipi disponibilità; Priorità di cui alla legge n. 104/92; Riepilogo (a tali sezioni si aggiungono: per la scuola primaria Scelta preferenze scuola primaria; per i docenti individuati su sostegno, Scelta preferenze per i tipo posti di sostegno). Eccole nella domanda:

La terza sezione (quarta per i docenti della primaria, per i quali si aggiunge la summenzionata sezione “Scelta preferenze scuola primaria”) è quella relativa alla Scelta del Comune:

Come si vede dall’immagine sopra riportata, l’aspirante deve indicare un Comune della provincia di immissione in ruolo. L’indicazione di tale Comune è necessaria perché, qualora l’aspirante non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, il predetto Comune indicato è considerato quale preferenza per procedere all’assegnazione della sede/scuola da parte dell’USR/USP. A tal fine:

  • si partirà dal comune indicato, verificando se in esso ci siano disponibilità; 
  • qualora nel comune indicato non ci siano posti disponibili per l’aspirante in questione, il sistema assegnerà la scuola secondo il criterio di viciniorietà, quindi verificherà se nel comune viciniore (a quello indicato) vi siano o meno disponibilità;
  • qualora non vi siano disponibilità nel primo comune viciniore (a quello indicato), il sistema verificherà la presenza di disponibilità nel successivo comune viciniore, procedendo in tal modo, sino a quando non è possibile assegnare la scuola all’interessato.

Individuazione scuola nel comune

Nell’ambito della suddetta assegnazione della sede all’aspirante non soddisfatto per le preferenze espresse, le disponibilità presenti nelle scuole di ciascun comune, in cui si verifica la presenza di posti disponibili (partendo da quello indicato dall’aspirante), sono ricercate sulla base dell’ordine delle scuole riportato nei bollettini ufficiali, attribuendo la prima istituzione scolastica (del comune) in cui vi è la disponibilità di interesse. Così, ad esempio, scrive l’USR Sicilia nel relativo Avviso, in merito all’assegnazione della sede d’ufficio agli aspiranti che non presentano domanda:

Si precisa che agli aspiranti che non presenteranno domanda verrà assegnata una sede d’ufficio. Il trattamento d’ufficio avverrà in coda al trattamento a domanda e verrà assegnata la prima sede disponibile secondo l’ordine di bollettino delle istituzioni scolastiche, considerando tutte le tipologie di scuola (ivi comprese le scuole con sezione ospedaliere, carcerarie, di istruzioni per adulti etc. ) e tutte le disponibilità presenti (ivi comprese le cattedre orario esterne)

Sebbene quanto riportato riguardi chi non presenta domanda, il criterio di assegnazione dovrebbe essere il medesimo, fermo restando che chi ha presentato domanda viene trattato prima di chi non l’ha presentata.

Immissioni in ruolo docenti 2023, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE]

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