Il docente, che rinuncia all’immissioni in ruolo decade dalla graduatoria di assunzione. Attenzione alla rinuncia per le province/insegnamenti non espressi nelle istanze.
Rinuncia al ruolo
L’allegato A al DM n. 138/2023, le cosiddette istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo 2023/24, così indicano:
- La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
Dunque, il docente che rinuncia all’immissione in ruolo è cancellato dalla relativa e specifica graduatoria da cui è stato individuato: così, ad esempio, un docente che rinuncia al ruolo da GM 2020 per la classe di concorso X, viene cancellato dalla GM della predetta classe di concorso. Clicca qui per approfondire come si rinuncia tramite la prima domanda o dopo l’assegnazione della provincia/insegnamento, clicca qui per approfondire come si rinuncia tramite la seconda domanda o dopo l’assegnazione della sede.
Evidenziamo che, a seguito dell’informatizzazione delle nomine in ruolo, la rinuncia può configurarsi anche come rinuncia per le province/insegnamenti non espresse, come leggiamo nei vari Avvisi degli USR e nella guida del MIM, dedicata alla presentazione delle domanda. In pratica, i docenti che presentano la prima domanda per la scelta delle province/insegnamenti (aspiranti inclusi in GM) e non indicano tutte le province, sono considerati rinunciatari per le preferenze non espresse. Pertanto, qualora l’interessato non esprima l’accettazione su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporta l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento. Ne abbiamo parlato anche nella nostra guida per immagini relativa alla presentazione della prima domanda
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono una docente di ++++, premetto che ho superato, sia il concorso straordinario DD n. 510 /2020 posizione 19^ che l’ordinario DD n. 499 /2020 posizione 6^, sperando di non aver confuso i DD. Nell’anno scolastico 2021/2022 non sono entrata di ruolo, perché il contingente previsto si è concluso con l’assunzione della posizione 16^, l’anno seguente 2022/2023 sono entrata di ruolo dalle GM dello straordinario, purtroppo non nella provincia ambita, bensì nella 2^ scelta, successivamente avvenivano immissione per surroga, alcune colleghe immesse in ruolo anno 2021/2022 e in posizione utile anche nel concorso ordinario, avevano scelto la provincia di mio gradimento, ma non soddisfatte della scuola assegnata, restavano nella sede originaria, senza effettuare la rinuncia in tempo utile. Bene quest’anno per l’immissione in ruolo 2023/2024, USR ++++ è partito con la messa in ruolo dalle prime posizioni, non immesse in ruolo anni 2021/2022 e 2022/2023; Ovvero posizione 23^ per lo straordinario e 8^ per l’ordinario, la sottoscritta come innanzi detto, nel concorso ordinario 6^ posizione, non mi è stata data la possibilità di poter partecipare, come fatto con mie colleghe dell’anno precedente. Ho chiesto delucidazioni al mio Ufficio Scolastico Provinciale, ai sindacati, nessuno è stato in grado di darmi una motivazione chiara, ma solo supposizioni, che non ho ben compreso, resta solo la mia grande amarezza, per aver superato 2 concorsi con tanto sacrificio e ritrovarmi, in una provincia e scuola così disagiata da rendere il mio lavoro una sofferenza, superata da colleghe che rispetto, ma in posizioni inferiore nei 2 concorsi. Spero con la presente di avere un chiarimento, qualsiasi esso sia, così da non farmi sentire vittima di una amara ingiustizia, bensì oggetto di una regolamentazione, una normativa, una legge aberrante.
Nel quesito, la collega non indica se per l’a.s. 2022/23, all’atto della presentazione dell’istanza per la scelta delle province/insegnamenti per il concorso ordinario, abbia indicato o meno tutte le province della regione di interesse. Diciamo ciò perché l’USR, per il 2023/24, come afferma la collega, ha convocato i docenti dall’ottava posizione in poi, mentre la stessa risulta sesta, per cui a rigor di logica la nostra lettrice dovrebbe essere stata cancellata, in quanto rinunciataria per le province non espresse. Il fatto di essere entrata di ruolo dallo straordinario non determina il fatto che la stessa non possa essere nuovamente destinataria di una nuova assunzione, anche perché la disposizione relativa alla cancellazione dalle GM, GaE e GI, per i docenti confermati in ruolo entra in vigore dalle immissioni a.s. 2023/24. Se non fosse come detto, ossia che la lettrice sia stata cancellata dalla GM dell’ordinario in quanto rinunciataria per province non espresse, non si capirebbe il motivo per cui l’USR ha convocato a partire dalle posizioni successive alla stessa.
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