I docenti neo immessi in ruolo e gli assunti da GPS I fascia sostegno e relativo elenco aggiuntivo svolgeranno nel 2023/24 il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il cosiddetto anno di prova: articolazione, chi deve svolgerlo e chi no. Vincolo triennale e cancellazione graduatorie di assunzione.
Immissioni ruolo e assunzioni straordinarie
Anche per l’a.s. 2023/24, le immissioni in ruolo ordinarie sono seguite da una fase straordinaria di assunzione finalizzata alla copertura dei posti di sostegno, residuati dalle predette immissioni in ruolo, attingendo dalle GPS I fascia sostegno e relativo elenco aggiuntivo [ricordiamo che gli aspiranti, nel 2023/24, sono assunti con contratto al 31/08 e poi, previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata, saranno assunti in ruolo nel 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio nell’a.s. 2023/24)].
Terminate le assunzioni, ivi comprese quelle tramite call veloce straordinaria per le assunzioni straordinarie da GPS, i nominati prenderanno servizio a scuola e intraprenderanno il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento per i docenti assunti in via ordinaria determina la conferma in ruolo, mentre per quelli assunti da GPS determina l’immissione in ruolo e la contestuale conferma (per tale ultimi docenti è previsto anche il superamento di una lezione simulata).
Anno di formazione e prova
DM
Come detto all’inizio, l’anno di formazione e prova sarà svolta dai neo assunti in ruolo e dagli aspiranti, che hanno ottenuto un incarico finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno e relativo elenco aggiuntivo. Per tali ultimi docenti, il superamento dell’anno di prova (e della lezione simulata, prevista per tali soli aspiranti) è propedeutico all’immissione in ruolo.
Precisato ciò, ricordiamo che l’anno di prova è disciplinato dal DM n. 226/2022, ove leggiamo che:
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.
Articolazione anno di prova
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, disciplinato dal DM n. 226/2022, si articola nella seguenti attività:
- bilancio di competenze iniziale redatto, entro il secondo mese di servizio, dal docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
- patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
- attività formative, per un totale di 50 ore [a. incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); b. laboratori formativi (12 ore); c. “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); d. formazione on-line (20 ore)];
- portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
- bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
- colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Il percorso di formazione e prova in esame può essere ripetuto (in caso di mancato superamento) una sola volta.
[NB: di anno in anno, tramite le annuali note, può cambiare qualcuno degli aspetti sopra riportati (relativi soprattutto alla formazione online), tuttavia l’impianto è quello sopra riportato e delineato nel DM 226/2022]
Chi deve svolgere e chi no l’anno di prova
Considerato che negli ultimi anni si svolte diverse procedure concorsuali e di assunzione, capita non di rado che un docente sia assunto in ruolo più volte dalle diverse procedure assunzionali superate. Pertanto, non tutti devono essere sottoposti all’anno di prova.
Come leggiamo nel DM n. 226/2022, sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio i docenti:
- che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Non sono, invece, tenuti a svolgere l’anno di prova (come leggiamo nella nota sull’anno di prova 2022/23) i docenti che:
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Dunque, in linea generale, l’anno di prova non va seguito da chi lo ha già superato per il medesimo grado di istruzione di immissione in ruolo.
Vincolo triennale
Ricordiamo, infine, che i docenti neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione e alla cancellazione dalle eventuali GM, GaE e GI di inclusione.
La relativa disposizione normativa è costituita dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. In base a tali disposizioni normative, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (Ciò dopo aver svolto l’anno di prova, in quanto il DM 138/2023 dispone che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato).
Evidenziamo, per completezza di informazione, che nell’Ipotesi di CCNL 2019/21 è prevista una deroga per i docenti con figli minori di 12 anni ovvero nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01 con la persona con disabilità da assistere, ai quali è garantita è partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con i predetti soggetti (attendiamo comunque i prossimi CCNI sulla mobilità – sia annuale che territoriale/professionale – per dare informazioni più precise in merito).
Cancellazione graduatorie
Il medesimo art. 13/5 (primo periodo) del D.lgs. 59/2017, cui rinvia l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, dispone inoltre che il docente che supera l’anno di prova è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, a esaurimento e di istituto in cui è inserito ed è confermato in ruolo nella medesima scuola in cui ha svolto il predetto anno.
Dal tenore letterale della disposizione, cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo avvengono nel medesimo anno scolastico (quello successivo al superamento dell’anno di prova: così, ad esempio, un neoassunto in ruolo, che svolge anno di prova nel 2023/24, è cancellato dalle suddette graduatorie e confermato in ruolo per il 2024/25), sorge però un dubbio: la cancellazione avviene nel corso dell’anno scolastico, nel caso dell’esempio nel corso del 2024/25 (anche in virtù della tempistica, a suo tempo indicata dal Ministero nella nota del 26/05/2022 riguardo all’applicazione della disciplina previgente, che dava la possibilità a chi aveva superato più procedure di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo) oppure prima che lo stesso inizi (nel nostro esempio il 2024/25)? Il MIM dovrebbe fornire un chiarimento in merito.
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