Le operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2023/24 sono state ormai avviate e in alcune regioni sono stati già pubblicati gli avvisi di convocazione per la presentazione della prima istanza. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti in redazione dai nostri lettori.
Procedura immissioni in ruolo ordinarie 2023/24
Prima di rispondere ai suddetti quesiti, ricordiamo dapprima che le immissioni in ruolo ordinarie si svolgono in modalità informatizzata e gli aspiranti inclusi in GaE e GM (compresi quelli del concorso straordinario bis che concorrono sui posti loro riservati e non assegnati lo scorso anno) presentano due distinte istanze:
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, a partire dal 10 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza); Cosa indicare nello specifico nella domanda – Compilazione domanda GUIDA PER IMMAGINI
- domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, a partire dal 17 luglio 2023 (data indicativa del MIM rispetto al periodo in cui gli Uffici competenti potranno aprire l’istanza). Cosa indicare nello specifico nella domanda
D1. Ho superato qualche giorno fa l’ anno di prova e formazione da concorso straordinario bis, ma firmerò il ruolo il 1 settembre. Ho la possibilità di compilare la scelta delle 150 scuole con domanda gps e usufruire dell’art. 36 con incarico su altra classe di concorso? Le premetto che non ho abilitazione su nessuna classe di concorso.
R1. I docenti di ruolo, come afferma la nostra lettrice, hanno la possibilità di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 in altra classe di concorso o in altro grado di istruzione rispetto a quello di titolarità (art. 36 CCNL 2007), eccetto coloro i quali sono tenuti a svolgere l’anno di prova, come disposto dal MIM nel DM relativo al contingente delle assunzioni in ruolo 2023/24. Pertanto, considerato che la lettrice ha superato il predetto anno di prova, può presentare domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze. Quanto al fatto che non abbia l’abilitazione, riguardo alla presentazione dell’istanza influisce ben poco, perché la lettrice sarà eventualmente individuata per la supplenza dalla II fascia delle GPS, dove dovrebbe essere inserita, considerato che è priva di abilitazione (conseguirà quella relativa alla classe di concorso di partecipazione allo straordinario bis, all’atto della conferma in ruolo).
D2. Risulto idonea su B023 concorso ordinario 2020, regione Liguria. Sono iscritta in GPS seconda fascia anche per primaria e infanzia. Se dovessero darmi ruolo B023 fuori Genova vorrei usufruire dell’articolo 36 e lavorare su supplenza GPS a Genova nel primo ciclo. Devo quindi compilare SIA l’istanza per il ruolo SIA l’istanza delle 150 scuole, giusto?
R2. La risposta è negativa: qualora assunta in ruolo, la nostra lettrice non potrà fruire dell’articolo 36, in quanto tenuta a svolgere l’anno di prova, come disposto dal MIM nel decreto relativo alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24. Detto ciò, qualora la lettrice sappia l’esito delle immissioni in ruolo prima del termine ultimo della presentazione delle domande per le supplenze (presentazione istanze supplenze: dalle ore 9.00 del 17 luglio – alle ore 14.00 del 31 luglio), agirà di conseguenza: se immessa in ruolo, la presentazione della domanda è inutile (in quanto, come detto, non potrà ottenere la supplenza, in quanto tenuta a sostenere l’anno di prova; viceversa (cioè se non sarà immessa in ruolo), dovrà presentare l’istanza per poter ottenere la supplenza. Qualora, invece, la lettrice non conosca l’esito delle immissioni in ruolo, prima del termine ultimo della presentazione delle domande per le supplenze, nell’incertezza le conviene presentare domanda anche per le supplenze e solo all’esito delle assunzioni in ruolo si deciderà il suo destino.
D3. Vi scrivo per chiedere chiarimenti in merito a un forte dubbio relativo all’eventuale rinuncia al posto di ruolo.
Io sono titolare di cattedra su A28 alla secondaria di primo grado (ho vinto il concorso STEM 2020 e ho superato l’anno di prova). Tuttavia, ora ho passato anche il concorso ordinario per A50 alla secondaria di secondo grado e ho letto che in questi giorni verremo convocati per la scelta della provincia e poi della scuola. Il dubbio è: qualora mi venisse assegnata una scuola per me scomoda da raggiungere e volessi rifiutare, potrei farlo anche dopo l’assegnazione? O in tal caso perderei anche il mio posto attuale in A28?
R3. Rispondiamo alla nostra lettrice che: la scuola, in cui si è assegnati in ruolo, si conosce soltanto al termine della seconda fase delle assunzioni a tempo indeterminato, dopo che vengono attribuiti provincia/insegnamento; dopo la presentazione della prima domanda, i docenti cui sono assegnati provincia/insegnamento sono già da considerarsi in ruolo; alcuni USR, come quello per il Veneto, lo scorso anno hanno scritto che i docenti già di ruolo, qualora non esprimano esplicita rinuncia per la nuova assunzione e vengano individuati con la prima istanza per il nuovo ruolo, decadono dal vecchio. Pertanto, la scelta va fatta a monte: partecipando alle immissioni in ruolo 23/24, la lettrice deve essere consapevole che, se individuata, deve accettare la sede assegnatagli (tra quelle indicate nella domanda oppure d’ufficio se non soddisfatta in nessuna delle preferenze espresse), gradita o meno. Viceversa, qualora non intenda partecipare, non rischiando di ottenere una sede non gradita, la stessa (lettrice) deve esprimere rinuncia con la prima domanda (indicando di non voler partecipare a nessuna delle procedure di interesse – a tal fine, nella sezione scelta preferenze, deve spostare nel campo rinunce la GM di interesse, essendo la nostra lettrice inclusa nelle graduatorie dell’ordinario; almeno così si evince dal quesito). Ecco cosa ha indicato lo scorso anno l’USR Veneto:
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line.
Consigliamo comunque alla lettrice di informarsi con l’USR di riferimento.
D4. Ho superato il concorso ordinario 2020 sia per A022 (sec. I grado), sia per A011 (sec. II grado) e il mio dubbio riguarda l’ordine di preferenza e eventuali rifacimenti di assegnazione nella prima fase. Se convocata per una delle due cdc, potrò mescolare le combinazioni provincia + classe di concorso? Per esempio (1. Rovigo A011; 2. Rovigo A022; 3. Padova A011; Padova A022 ….). Le assegnazioni della prima fase avverranno simultaneamente tra classi di concorso? Se sono simultanee e, dato l’elenco di preferenze della domanda 1 (Rovigo A011, Rovigo A022, Padova A011, Padova A022…), mi assegnassero Rovigo A022 e poi qualcuno rifiutasse Rovigo A011, modificherebbero la mia assegnazione e mi darebbero A011 nonostante la assegnazione iniziale su A022? Se le convocazioni non fossero simultanee e dovessi essere chiamata PRIMA per le medie e risultare assegnataria di Rovigo A022, e IN UN SECONDO MOMENTO mi convocassero per le superiori e Rovigo A011 fosse libera, modificherebbero la assegnazione e mi darebbero le superiori? Se chiamassero simultaneamente le classi di concorso e risultassi assegnataria di A022 Rovigo prima che tutti i convocati esprimano accettazione o rinuncia, nel caso in cui qualcuno sopra di me fosse risultato assegnatario di A011 Rovigo e avesse rifiutato, modificherebbero la mia assegnazione per darmi le superiori viste le mie preferenze?
R4. I turni di nomina sono stabiliti dai vari Uffici scolastici regionali, pertanto: se nel medesimo turno di nomina sono previste le assunzioni per le due classi di concorso di interesse (A-11 e A-22), la lettrice potrà inserire le preferenze (provincia/classe di concorso) secondo le combinazione che più gradisce; quanto al fatto che, dopo aver ottenuto il ruolo su una provincia/classe di concorso, questo possa essere modificato, rispondiamo di no, sia perché l’assegnazione dell’incarico comporta l’accettazione dello stesso sia perché eventuali rinunce possono essere comunicate prima dell’elaborazione della prima fase: se ciò avvenisse (nel caso della lettrice), la stessa avrebbe assegnati provincia/insegnamento graditi (quindi non vi sarebbe un cambio nella provincia/insegnamento attribuiti); qualora la rinuncia dovesse arrivare dopo l’elaborazione, allora, non ci sarebbe più niente da fare (il posto andrebbe ad un ulteriore turno di nomina). Qualora, invece, le due classi di concorso non fossero interessate nel medesimo turno di nomina, la nostra lettrice potrà ricevere più proposte di nomina, come leggiamo anche nella pagina del MIM dedicata alla assunzioni (Se l’aspirante è incluso in più canali di reclutamento distinti (GaE e GM, così come diverse GM per classi di concorso diverse) oppure in graduatorie di diverse regioni, potrà ottenere più proposte di nomina in ruolo), e in tal caso potrà scegliere o meglio accettare quella successiva (se più gradita), come indicato anche nelle annuali istruzioni: L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato
D5. Sono nell’ elenco non graduato delle GM, del concorso straordinario del 2020 (Regione Puglia). Lo scorso anno sono stata invitata a selezionare le province ed io ho scelto solo la provincia di LECCE. Non essendoci disponibilità di posti, non ho avuto nessuna assegnazione. Ora mi chiedo: quest’anno, se dovessi essere nuovamente essere convocata, dovrò scegliere nuovamente le province o ormai sarò convocata solo quando ci sarà disponibilità di posti nella provincia di Lecce?
R5. Come leggiamo negli avvisi dei vari USR ed anche nella guida ministeriale dedicata alle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, la mancata espressione di una provincia equivale a rinuncia all’eventuale individuazione sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia; e ancora, qualora (l’aspirante) non esprima l’accettazione su tutte le province e non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporta l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento. Lo stesso si legge nella guida del MIM per l’a.s. 2022/23. Pertanto, la nostra lettrice è decaduta dalla graduatorie e non potrà più essere immessa in ruolo dalla medesima graduatoria.
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