Immissioni in ruolo docenti, dal 2023/24 scatta il vincolo triennale nella scuola di assunzione. Poche le eccezioni

Immissioni in ruolo docenti, dal 2023/24 scatta il vincolo triennale nella scuola di assunzione. Poche le eccezioni

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Da quando scatta il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione? E’ possibile svolgere l’anno di prova nella provincia di residenza, se si è in gravidanza? 

Rispondiamo ai quesiti posti in redazione da alcuni nostri lettori, ricordando la normativa relativa al vincolo triennale e al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio (d’ora in poi anno di prova). 

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione è disciplinato dall’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 e fa slittare di un anno l’applicazione del predetto vincolo (precedentemente era previsto a decorrere dalle assunzioni a.s. 2022/23):

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

Il vincolo, dunque, si applica ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24 ed è quello contenuto nell’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, in base al quale:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo  si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Quanto all’anno di prova che i neoassunti devono svolgere, evidenziamo di seguito la novità apportata dal DM n. 226/2022.

Anno di prova

L’anno di prova è disciplinato dal citato DM n. 226/2022, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 13/1 del D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022.  Neo immessi in ruolo, come si articola il nuovo anno di formazione e prova: dagli incontri propedeutici alla valutazione finale

Il DM 226/22, subentrando al DM n. 850/2015 (il primo decreto attuativo della legge 107/2015 in materia di anno di prova), non ha ripreso alcune disposizioni contenute nello stesso (DM 850/2015) e relative alla possibilità di seguire l’anno di prova durante lo svolgimento di una supplenza oppure su posto di sostegno, pur essendo entrati di ruolo su posto comune/classe di concorso, o ancora nei casi di utilizzo su altra tipologia di posto/classe di concorso. Pertanto, nei predetti casi non è possibile anticipare l’anno di prova ma lo stesso va rinviato, come sottolineato dall’USR Piemonte nella nota n. 17229 del 24/11/2022:

Utilizzo/supplenza su altra tipologia di posto o classe di concorso: il DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegno. Pertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile.

In definitiva, alla luce delle disposizioni dettate dal DM 226/2022, l’anno di prova va svolto nel tipo di posto/classe di concorso di assunzione in ruolo.

Ecco i quesiti posti dai nostri lettori.

Quesiti

D1. Ho appena superato l’anno di prova poiché sono entrata a settembre 2022 in ruolo da concorso del 2020. Per il prossimo anno non ho chiesto il trasferimento. Al termine del prossimo anno (23/24) potrò chiederlo o sono bloccata dal vincolo triennale?

R2. Come detto sopra, il vincolo triennale decorre per gli assunti in ruolo dall’a.s. 2023/24. Pertanto, la nostra lettrice potrà presentare domanda di trasferimento per il 2024/25, in quanto non sottoposta a nessun vincolo di permanenza nella scuola di assunzione.

D2. Io ho fatto quest’anno l’anno di prova e il colloquio finale a giugno con esito positivo. Da normativa io dovrei restare nella stessa scuola per i prossimi 2 anni per poter garantire continuità. C’è però un particolare, questo è il mio terzo anno in questa scuola e mi chiedevo se ci fosse qualche deroga speciale per situazioni come la mia.

R2. La nostra lettrice non specifica la procedura da cui è stata assunta in ruolo, tuttavia rispondiamo lo stesso al quesito evidenziando che: se assunta dallo straordinario bis (la cui decorrenza dell’immissione in ruolo è fissata al 1° settembre 2023 o comunque nell’a.s. 2023/24), sarà sottoposta al vincolo triennale. Viceversa, se assunta da GPS sostegno prima fascia (la cui decorrenza dell’immissione in ruolo è fissata al 1° settembre 2022 o, se successiva, alla data di inizio del servizio a tempo determinato sempre nel 2022/23) oppure dalle procedure ordinarie (da GaE o GM), non è soggetta a nessun vincolo in quanto, come detto sopra, il DL 44/2023 ha fatto slittare di un anno l’applicazione del vincolo, ragion per cui gli assunti sino all’a.s. 2022/23 possono presentare domanda di mobilità (potevano farlo già per l’a.s. 2023/24). Quanto al fatto che la lettrice si trova da tre anni nella scuola di assunzione, indipendentemente dal fatto che sia soggetta o meno al vincolo (come detto, lo è se assunta dallo straordinario bis, non lo è se assunta dalle altre citate procedure), non specificando se trattasi di anni di supplenza oppure già di ruolo (in tal caso avrebbe rinviato l’anno di prova per due anni scolastici), affermiamo che: se trattasi di anni di supplenza (i due precedenti all’anno di prova), gli stessi non vanno computati nei tre anni di vincolo; viceversa, se trattasi di anni già di ruolo, vanno computati (ciò in linea generale, a prescindere dal caso della lettrice).

D3. Avrei un quesito riguardante il vincolo triennale per i docenti futuri neoassunti a partire dall’anno scolastico 2023/24. Ho superato il concorso ordinario per la CdC Scienze giuridico-economiche (A046), nel Friuli Venezia Giulia. Quando mi sono iscritta al concorso non c’era possibilità di svolgerlo nella mia regione, in Veneto, in quanto non vi erano posti messi a disposizione per il concorso stesso. Ora sono in gravidanza obbligatoria con nascita prevista ad inizio settembre. Qualora accettassi una cattedra di ruolo, per l’a.s. 2023/2024 o quello successivo, potrei chiedere di svolgere l’anno di prova nella mia provincia di residenza? Se questa ipotesi si potesse realizzare i successivi due anni li potrei svolgere sempre in quest’ultima provincia?

R4. Nel DM 226/2022 summenzionato, disciplinante l’anno di prova, non è prevista la possibilità di svolgere l’anno di prova nella provincia di residenza da parte di chi si trova in gravidanza. La nostra lettrice, ai sensi del predetto decreto, potrà invece rinviare, nell’a.s. 2023/24, l’anno di prova poiché, trovandosi in maternità e poi in congedo parentale (qualora vi ricorra), non potrà raggiungere i 180 giorni di sevizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova. La lettrice potrà rinviare quest’ultimo anche nel 2024/25, sempre per quanto detto prima, ossia nel caso in cui non raggiunga i previsti giorni di servizio e di attività didattiche. Quanto alla possibilità di rientro nella regione/provincia di residenza, la lettrice potrà presentare domanda di trasferimento (così come quella di assegnazione provvisoria interprovinciale), solo dopo aver superato il vincolo triennale. Nel frattempo, durante gli anni di blocco, potrà presentare soltanto domanda di assegnazione/utilizzazione provinciale (ricorrendone le condizioni) oppure accettare supplenze per altra classe di concorso/grado di  istruzione, se inclusa in GPS e se da queste non verrà cancellata.

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