Immissioni ruolo docenti 2022, c’è chi vuole rinunciare alla nomina: come farlo, quanto tempo per decidere. Conseguenze

Immissioni ruolo docenti 2022, c’è chi vuole rinunciare alla nomina: come farlo, quanto tempo per decidere. Conseguenze

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Gli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle GM, non interessati alle immissioni in ruolo, dovrebbero comunque partecipare alla procedura online, al fine di esprimere espressamente la propria volontà ed evitare che la provincia-classe di concorso/tipo posto e successivamente la sede assegnate siano in seguito oggetto di attribuzione per surroga.  Chi non presenta domanda, infatti, sarà comunque destinatario di nomina (se spettante), sottraendo disponibilità agli interessati partecipanti al medesimo turno di nomina.

Procedura

Le immissioni in ruolo ordinarie avvengono attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM (da queste ultime si attinge secondo un preciso ordine, legato allo svolgimento delle diverse procedure, e secondo diverse percentuali: Infanzia primaria – Secondaria primo e secondo grado).

La procedura, gestita dagli USR competenti, è informatizzata e si articola in due fasi, nell’ambito delle quali gli aspiranti presentano due diverse domande, tramite Istanze Online:

  • Fase 1: presentazione domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, con la quale si indica l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto);
  • Fase 2: presentazione domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, con la quale gli aspiranti, che hanno avuto assegnata la provincia-classe di concorso/posto, esprimono l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnati.

Per ciascuna delle due suddette fasi gli Uffici scolastici regionali di riferimento pubblicano sul proprio sito internet un apposito avviso, nel quale sono indicati i candidati convocati (ossia che possono accedere alla compilazione dell’istanza), la tempistica di presentazione della domanda, nonché gli eventuali turni di nomina (ci possono essere più convocazioni, ad esempio, nell’ambito della prima fase).

Sottolineiamo che, nell’ambito della prima fase, il numero di candidati convocati è superiore al numero di posti da assegnare, in modo da far fronte ad eventuali rinunce espresse nell’istanza.

Mancata presentazione della domanda

I candidati, che non presentano domanda (quella per la scelta della provincia-classe di concorso/tipo di posto e/o quella per la scelta della sede), avranno comunque assegnata d’ufficio (quindi dopo gli aspiranti che hanno presentato regolare istanza):

  1. la provincia-classe di concorso/tipo di posto nell’ambito della prima fase;
  2. la scuola nell’ambito della seconda fase.

Pertanto, la mancata presentazione della domanda non si può considerare in automatico rinuncia all’immissione in ruolo. Proprio per tale motivo, gli USR invitano (negli avvisi) gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo ad esprimere tale volontà già nella prima domanda da presentare, in modo da evitare che le operazioni si protraggano nel tempo (in seguito alle rinunce pervenute successivamente, al di fuori della procedura informatizzata) e di sottrarre posti, magari più graditi rispetto a quelli ottenuti, agli aspiranti partecipanti e interessati all’assunzione.

Rinunce

Da quanto detto è chiaro che la rinuncia può essere effettuata:

  1. tramite la presentazione della domanda online (la prima e/o la seconda);
  2. successivamente all’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo posto, tramite comunicazione all’USR di riferimento;
  3. successivamente all’assegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR di riferimento;

Nel caso la rinuncia avvenga:

  • con la presentazione della prima domanda, nell’ambito della procedura informatizzata, si procederà per scorrimento dei convocati;
  • con la presentazione della seconda domanda o successivamente alla procedura informatizza (prima e/o seconda domanda) il posto sarà assegnato per surroga, con successivo avviso dell’USR competente.

Vediamo come esprimere la rinuncia nell’ambito della procedura informatizzata, distinguendo tra prima e seconda domanda.

Come precedere

Prima domanda

In fase di presentazione della prima domanda online, come detto, l’aspirante indica l’ordine di preferenza delle province-classe di concorso/tipo di posto di partecipazione, esprimendo in ordine di gradimento l’abbinamento province/insegnamenti (ciò per i candidati delle GM inclusi per più posti/classi di concorso) ovvero provincia/insegnamenti (ciò per i candidati inclusi nelle GaE per più posti/classi di concorso; in tal caso diciamo “provincia” in quanto sarà quella di inserimento in graduatoria, relativamente alla quale non si può effettuare alcuna scelta).

Qualora l’aspirante non sia interessato all’assunzione in ruolo, può esprimere la rinuncia per tutte province/insegnamenti, non partecipando alla fase di elaborazione. A tal fine, nell’istanza online, in corrispondenza di tutte le graduatorie (in cui si è inclusi) e le relative classi di concorso/posti, bisogna cliccare sull’icona rappresentante il cestino. Qualora l’aspirante sia inserito in una sola graduatoria (e relativa classe di concorso/tipo di posto), nell’istanza online, in corrispondenza della medesima graduatoria bisognerà cliccare sempre sull’icona rappresentante il cestino.

Seconda domanda

In fase di presentazione della seconda domanda online (presentata da chi ha avuto assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto), l’aspirante indica l’ordine di preferenza delle sedi in cui intende essere assegnato.

Qualora l’aspirante non intenda più partecipare all’assunzione in ruolo, deve accedere alla procedura Polis, ossia alla domanda online, e rinunciare espressamente alla proposta di individuazione. 

Conseguenze rinuncia

Gli aspiranti che rinunciano alla partecipazione alle immissioni in ruolo (nell’ambito sia della prima che della seconda fase ossia successivamente tramite comunicazione all’USR competente) non potranno essere più destinatari di proposta di assunzione dalla graduatoria specifica, cui si è rinunciato (quindi si viene cancellati dalla predetta graduatoria).

Lo stesso dicasi per i docenti che non esprimono alcune province/insegnamenti e che, giunti in turno di nomina, non sono destinatari di assegnazione, in quanto rimasti disponibili i soli posti presenti nella provincia/e cui si è rinunciato.

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, 2022-07-15 10:00:00, Gli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle GM, non interessati alle immissioni in ruolo, dovrebbero comunque partecipare alla procedura online, al fine di esprimere espressamente la propria volontà ed evitare che la provincia-classe di concorso/tipo posto e successivamente la sede assegnate siano in seguito oggetto di attribuzione per surroga.  Chi non presenta domanda, infatti, sarà comunque destinatario di nomina (se spettante), sottraendo disponibilità agli interessati partecipanti al medesimo turno di nomina.
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