Gli insegnanti hanno della incompatibilità lavorativa dovuta al proprio contratto con la pubblica amministrazione, ma ci sono comunque delle eccezioni.
I docenti hanno delle incompatibilità da rispettare tra la loro professione e l’eventuale lavoro nel settore privato ma anche con l’apertura di una partiva Iva in determinati settori. Ad esempio, l’ufficio del docente non è cumulabile con nessun tipo di altro impiego pubblico. Il personale docente non esercitare attività commerciale né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite con lo scopo di lucro. Tranne che si tratti di enti o società le cui cariche sono definite dallo Stato. Tale divieto non si applica in caso di società cooperative. Tuttavia è concesso all’insegnante, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di libera professione che non sia di pregiudizio con il suo impiego scolastico. Vediamo il caso proposto da un nostro lettore:
Buongiorno, gentile redazione fiscale di OS, se possibile, avrei bisogno di una consulenza.
Sono insegnante di ruolo part-time al 50% orario (9 ore su 18) dal 2020, presso scuola superiore ITET. Per questioni fiscali il commercialista mi suggerisce di entrare a far parte dell’impresa familiare di cui è titolare mia moglie (attività commerciale online) come figura di coadiuvante in percentuale di partecipazione agli utili del 49% (il 51 resta alla moglie).
Chiedo pertanto se il contratto della nostra categoria prevede questa possibilità. Da quello che leggo è fatto divieto assumere incarichi di dipendenza presso aziende private. Ma nel caso dell’impresa familiare non si tratta di dipendenza. E da nessuna parte ho trovato indicazioni sull’impresa familiare. Deduco che non trattandosi di dipendenza dovrebbe essere possibile essere parte dell’impresa familiare. Se possibile ciò come devo comportarmi con la dirigenza della mia scuola, inviare solo una comunicazione via pec specificando l’incarico che ho nell’impresa familiare (appunto coadiuvante al 49%) e fare riferimento a quale articolo del contratto collettivo oppure devo agire diversamente? Infine, la dirigenza può diffidarmi ad abbandonare questa possibilità? Grazie Cordiali saluti e sempre forza Orizzonte Scuola
Insegnamento e incompatibilità con altre professioni
Un docente non può essere assunto o lavorare per altro impiego sia pubblico che privato e di partecipare a società con fini di lucro. Tuttavia si prevede la possibilità di svolgere attività professionale che non crei problemi con il lavoro scolastico. Nel caso specifico il lettore ci chiede in merito alla figura del coadiuvante. Un coadiuvante, collabora con un familiare che svolge un’attività in conto proprio, senza avere un rapporto di lavoro regolato da un contratto. Non dimentichiamo che siamo sempre nell’ambito di un’impresa individuale e che quindi la quota massima di reddito che è possibile destinare ai coadiuvanti è del 49%.
Inoltre il C.C.N.L. “comparto scuola” del 24/7/2003 all’art. 36, comma 9 stabilisce che “al personale part time, è consentito previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto” per le quali la Circolare del Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio 2° prot. n. 18074 del 3/11/2014 ha chiarito che l’autorizzazione non è necessaria.
Purtroppo, però, l’attività della moglie è di tipo commerciale, incompatibile con il pubblico impiego così come lo è entrare a far parte di una impresa o società ai fini di lucro (come lo è, appunto, quella di vendita online). Per lo svolgimento di coadiuvante familiare non dovrebbero esserci problemi, ma solo se svolto a titolo gratuito e come aiuto al coniuge perché in questo caso non si configura un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, ma entrare nell’impresa familiare come coadiuvane al 49% con partecipazione agli utili, a mio avviso, penso sia da escludere proprio perché si tratta di società a fine di lucro e per di più a carattere commerciale. Le consiglio, in ogni caso, di rivolgersi a un sindacato che si occupa anche di pubblico impiego e incompatibilità dello stesso.
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Autore dell’articolo Patrizia Del Pidio