Le misure contro l’assenteismo del governo conte sbarcano anche nella scuola. Con alcuni accorgimenti
di Franco Bastianini
Uno dei disegni di legge collegati alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (di bilancio 2019), quello contenente interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, approvato dal Senato il 6 dicembre 2018, ha iniziato la settimana scorsa in sede referente il suo iter nelle Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati.
L’articolo 2 del provvedimento voluto dal ministro della pa, Giulia Bongiorno, definisce le misure per il contrasto all’assenteismo. Il comma 1 dispone in particolare che ai fini delle verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro le amministrazioni dello Stato devono introdurre – seppure nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall’articolo 5, paragrafo 1, lett. c) del regolamento Ue 2016/679 – sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso.
Successivamente all’approvazione della legge sarà un decreto del presidente del consiglio dei ministri che dovrà individuare le modalità attuative per l’ introduzione dei nuovi sistemi di verifica.
I nuovi sistemi di verifica biometrica dell’identità e di sorveglianza si applicheranno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
Per i dirigenti scolastici il comma 2 dell’articolo 2 dispone tra l’altro che dovranno adeguare la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione delle risorse umane. Per tali finalità anche ai dirigenti sembra si dovrebbero applicare i sistemi di verifica biometrica e di video sorveglianza. Una disposizione questa che se letteralmente confermata non potrà non troverà una decisa opposizione da parte dei dirigenti.
In considerazione della peculiarità della disciplina giuridica applicabile al personale docente ed educativo, le modalità di applicazione dei sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi dovranno essere stabilite, dispone il comma 4 dell’articolo 2, da uno specifico provvedimento attuativo adottato dal ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro della pubblica amministrazione e, comunque, previo parere del garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
L’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza della presenza nel posto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario restano di competenza del dirigente scolastico e degli organi di gestione della scuola.
Fonte dell’articolo: Italia Oggi